Quiz patente nautica capitaneria Ravenna
Come in molti altri Paesi di cultura
marinara, è un servizio di Volontariato specializzato per l’ambiente
marittimo dei laghi e dei fiumi per concorrere, mediante apposita organizzazione,
alla salvaguardia ed al miglioramento della vita, nel mare e del mare.
"GUARDIA COSTIERA" è un’espressione
che riassume efficacemente la tutela della sicurezza della navigazione
e la salvaguardia della vita umana, oltre che dell’ambiente marino
e delle acque in genere.
In Italia sono molte le iniziative di "volontariato" (tutte
meritorie ed apprezzabili) che si offrono per il soccorso in mare: la
Guardia Costiera Ausiliaria ha una missione molto ampia che abbraccia
tutte le coste nazionali e le acque interne e si propone anche di mettere
a sistema le predette iniziative, con idonea organizzazione a rete.
Essa ha una struttura organizzativa "parallela" e "complementare"
rispetto al Corpo delle Capitanerie di Porto (che fa parte del Ministero
dei Trasporti e della Navigazione) per svolgere un’ampia gamma di
attività rivolte soprattutto a creare e diffondere in tutti i ceti
sociali la "cultura della sicurezza" e prevenire quindi i sinistri
marittimi.
Si interessa soprattutto delle imbarcazioni minori non soggette alla rigida
normativa ed ai controlli della navigazione internazionale ed a tutte
le innumerevoli attività nautiche, soprattutto ricreative, turistiche
e sportive.
Il Servizio di Guardia Costiera Ausiliaria interessa circa 500 tra porti
e porticcioli minori, di cui 450 sulle coste marittime e 50 sulle rive
dei laghi e dei fiumi
praticabili.
A tal fine, il territorio nazionale è suddiviso in Zone Marittime
come prevede il nostro Codice della Navigazione, che coincidono con le
Regioni costiere; ma l’attività della Guardia Costiera Ausiliaria
può ben svolgersi anche nei Centri non costieri.
Il Servizio di Guardia Costiera Ausiliaria si articola in un Ispettorato
Generale e tanti Ispettori di Zona, quante le Regioni Costiere, oltre
ad un Ispettorato per la Navigazione Interna.
Come richiede la Legge, tutte le cariche di massima responsabilità
sono elettive, oltre che assolutamente gratuite; ma vi possono accedere
soltanto quei Volontari che siano in possesso di particolari requisiti
professionali.
QUALI SONO I VANTAGGI?
Chi ama il mare ed è propenso al "Volontariato"
svolge una missione di alto valore morale e ciò potrebbe anche
bastare; valgono per tutte, le espressioni augurali del Presidente della
repubblica rivolte ai partecipanti al "meeting internazionale"
svoltasi a Roma presso la sede di Parlamento Europeo il 25 settembre 1998
per la presentazione della Guardi Costiera Ausiliaria: "...generoso
impegno volontaristico in un settore particolarmente delicato ed impegnativo,
data l’estensione delle coste del nostro Paese e le emergenze alle
quali occorre far fronte, specie nel periodo estivo, per la vigilanza
ed i salvataggi..."
Appartenere alla Guardia Costiera Ausiliaria significa godere dei vantaggi
propri delle grandi organizzazioni, in relazione alle varie iniziative
per il miglioramento della qualità della vita della Categoria.
Il Volontario ha la possibilità di frequentare Corsi di Specializzazione
che, oltre a servire all’interno dell’organizzazione, conferiscono
un titolo professionale qualificante sulla base dei Modelli dell’INTERNATIONAL
MARITIME ORGANIZATION, appositamente scelti come formazione di
nuove e moderne figure professionali nel campo della sicurezza della Navigazione
e delle attività portuali, delle tecnologie del trasporto marittimo,
della tutela ecologica, delle Telecomunicazioni, dell’Informatica,
ecc....
Tutto questo, unitamente alla vasta portata delle relazioni sociali che
la Guardia Costiera Ausiliaria coltiva, può costituire un sistema
di occasioni e di sbocchi lavorativi per quel Volontariato che ne abbia
interesse.
COME SI ENTRA A FARNE PARTE?
Tutti possono chiedere di far parte della Guardia Costiera Ausiliaria
senza distinzione di sesso: i Volontari debbono essere soci di una delle
Associazioni partecipanti al Servizio ed anche in possesso di particolari
requisiti, come la sana e robusta costituzione, la maggiore età,
la mancanza di precedenti penali, etc...; non vi sono limiti massimi di
età.
Dopo un periodo di prova o di addestramento (salvo che sia in possesso
di particolari requisiti professionali o abbia svolto precedenti servizi
nella Guardia Costiera, nei Corpi navali dello Stato, nella Marina Militare
o Mercantile) il Socio viene nominato "Volontario Operativo",
assegnato al settore prescelto (Aeronavale, Salvamento, Vigilanza ed anche
Servizi generali) e quindi al Centro Operativo di residenza, ove già
costituito.
Con i Corsi di Specializzazione, il Volontario può diventare ISTRUTTORE,
ISPETTORE, SPECIALISTA IN PUBBLICHE RELAZIONI, COMANDANTE DI UNITA’
DI SOCCORSO, etc... e può anche assumere incarichi di responsabilità
fino ai massimi livelli, all’ interno dell’organizzazione.
IN CONCLUSIONE...
Se ami il mare e vuoi difenderlo Se vuoi portare soccorso a chi
è in pericolo
Se vuoi mettere la tua esperienza ed un po’ del tuo tempo al servizio
del prossimo e della Natura Se vuoi fare esperienza ed apprendere cose
utili per il Tuo lavoro e la Tua cultura marinara.
Se vuoi vivere un ambiente di amicizia, serenità, di sana e utile
operosità, anche con un "pizzico di avventura"...aderisci
alla GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA !!
Tutti possono chiedere di far parte della Guardia Costiera Ausiliaria
senza distinzione di sesso.
I Volontari debbono essere soci di una delle Associazioni partecipanti
(vedi elenco delle Associazioni Partecipanti) ed in possesso di requisiti,
come la sana e robusta costituzione, la maggiore età, la mancanza
di precedenti penali, etc...; non vi sono limiti massimi di età.
Il Volontario ha la possibilità di frequentare Corsi di Specializzazione
che,
oltre a servire all’interno dell’organizzazione, conferiscono
un titolo professionale qualificante sulla base dei Modelli dell I.M.O.
(International Maritime Organization), appositamente scelti come formazione
di nuove e moderne figure professionali nel campo della sicurezza della
Navigazione e delle attività portuali, delle tecnologie del trasporto
marittimo, della tutela ecologica, delle Telecomunicazioni, dell’Informatica,
ecc....
Con i Corsi
di Specializzazione, il Volontario può diventare ISTRUTTORE,
ISPETTORE, SPECIALISTA IN PUBBLICHE RELAZIONI, COMANDANTE DI UNITA’
DI SOCCORSO, etc... e può anche assumere incarichi di responsabilità
fino ai massimi livelli all'interno dell'organizzazione.
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REGOLAMENTO NAZIONALE
DELLA GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA |
CAPO PRIMO - DELLA COSTITUZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO
Sezione Prima - Disposizioni Generali
Art. 1 - Costituzione del Servizio
Art. 2 - Identificazione del Servizio
Art. 3 - Quota sociale ed elenco associati
Art. 4 - Verifica amministrativa
Art. 5 - Programmazione e organizzazione attività
Sezione Seconda - La missione e la sua configurazione
Art. 6 - Missione e compiti
Art. 7 - L’informazione e la formazione
Art. 8 - Operazioni di soccorso
Art.9 - Partecipazione a Regate, Convegni, Mostre ed altre manifestazioni
Art.10 - Cooperazione internazionale
Art.11 - Supporti al Servizio Idrografico
Art.12 - Servizi di Prevenzione
CAPO SECONDO – DELL’ORGANIZZAZIONE
E DELLA GESTIONE
Art. 13 - Criteri Generali
Art. 14 - Struttura e criterio organizzativo
Art. 15 - L’Ispettore Generale
Art. 16 - Il Vice Ispettore Generale
Art. 17 - Gli Ispettori Centrali
Art. 18 - L’Ispettore Regionale
Art. 19 - Il Vice Ispettore Regionale
Art. 20 - Servizio Sanitario
Art. 21 - Centri Operativi
Art. 22 - Il Capo Centro
Art. 23 - Prevenzione e Protezione
CAPO TERZO - ORDINAMENTO DEL PERSONALE
Art. 24 - Ammissione al Servizio
Art. 25 - Gratuità della prestazione
Art. 26 - Obbligo di farsi riconoscere per il Personale ed i Mezzi della
Guardia Costiera Ausiliaria
Art. 27 - Assegnazione al Settore
Art. 28 - Formazione, Addestramento e Scuole
Art. 29 - Delle Specialità
Art. 30 - Competenze per l’assegnazione delle cariche
Art. 31 - Socio onorario o benemerito
Art. 32 - Cessazione dal servizio
Art. 33 - Trasferimenti
Art. 34 - Doveri del Volontario
Art. 35 - Diritti del Volontario
Art. 36 - Delle ricompense
Art. 37 - Delle sanzioni
Art. 38 - Scopo dell’attività addestrativa
CAPO QUARTO – DELL’UNIFORME DELLA GUARDIA COSTIERA
AUSILIARIA
Art. 39 - Foggia della Divisa sociale
Art. 40 - Distintivi sull’abito civile
CAPO QUINTO – DEI BENI DELLA GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA
Art. 41 - Dei mezzi della Guardia Costiera Ausiliaria
Art. 42 - Cessione dei beni mobili
Art. 43 - Consegnatario dei beni mobili
CAPO SESTO – ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI
Art. 44 - Diritti al voto
Art. 45 - Modalità di partecipazione e convocazione dei consigli
Direttivi
Art. 46 - Verbali delle sedute dei Consigli Direttivi
Art. 47 - Modalità di voto
CAPO SETTIMO - FUNZIONI DI CENTRO SERVIZI
Art. 48 - Compiti del Consiglio Direttivo Nazionale della G.C.A.
REGOLAMENTO NAZIONALE
DELLA GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA |
- onlus -
CAPO PRIMO
DELLA COSTITUZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO
Sezione Prima
Disposizioni Generali
Art. 1
Costituzione del Servizio
La Guardia Costiera Ausiliaria svolge l’attività attraverso
i Centri Regionali costituiti che dovranno iscriversi al Registro Regionale
del Volontariato..
La Guardia Costiera Ausiliaria opera per perseguire le finalità
istituzionali attraverso gli Organi Statutari con compiti dispositivi,
organizzativi e di coordinamento sul territorio Nazionale dei volontari
aderenti che provengono dalle Organizzazioni associate
Ciascun Centro Regionale, dotato di organi sociali, opererà autonomamente
dal punto di vista amministrativo e tecnico-operativo, nel rispetto delle
norme dello Statuto Nazionale, del presente Regolamento, delle linee programmatiche
e di indirizzo e delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 2
Identificazione del Servizio
Il Personale Volontario ed i mezzi della Guardia Costiera Ausiliaria si
riconoscono per gli emblemi ed i segni distintivi che sono oggetto di
tutela ai sensi del R.D. 21/06/1942 n. 929 e successive norme in materia.
L’uso indebito della denominazione, emblema e segni distintivi di
cui al primo comma; inclusi i sinonimi, gli anagrammi, la diversa combinazione
delle parole, colori e simboli; loro eventuali riproduzioni anche su prodotti
o servizi, che possano dare adito ad equivoci nell’opinione pubblica
e presso le Autorità da parte di persone fisiche o giuridiche diverse
dalla Guardia Costiera Ausiliaria e dei suoi Volontari, non dà
adito ad alcuna responsabilità nei confronti dei Terzi per le prestazioni
ed i servizi resi dai medesimi sotto denominazione, emblemi e segni indebiti
predetti.
Art. 3
Quota sociale ed elenco associati
In Consiglio Direttivo Regionale fisserà annualmente l’ammontare
della quota sociale in base alle indicazioni fornite dal CDN e lo comunicherà
alle Associazioni consociate prima del rinnovo delle quote.
Le Associazioni consociate faranno pervenire, tramite il Centro Regionale,
alla Sede Nazionale l’elenco degli aderenti e dei rinnovi, completo
di dati anagrafici e di residenza, unitamente alle quote sociali. La Sede
Nazionale invierà alle Associazioni consociate, tramite i Centri
Regionali le relative tessere sociali.
Art. 4
Verifica amministrativa
Libri, documenti contabili e organizzazione amministrativa dei Centri
Regionali sono sottoposti a verifica da parte del CDN.
Art. 5
Programmazione e organizzazione attività
Ai fini della programmazione, dell’organizzazione dell’attività
e della predisposizione del bilancio a livello nazionale, i Centri Regionali
dovranno trasmettere entro il 15 aprile di ogni anno alla Sede Nazionale:
a) i rendiconti annuali, approvati dall’Assemblea
Regionale;
b) l’elenco delle attrezzature e dei
mezzi in dotazione e/o a disposizione;
c) copia del verbale dell’ Assemblea
Regionale, ordinaria e straordinaria.
Ai bilanci consuntivi è annessa la relazione del Presidente che
illustra l’andamento della gestione in rapporto ai programmi di
attività realizzati ed i fatti politicamente ed economicamente
rilevanti verificatisi anche dopo la chiusura dell’esercizio.
In caso di disavanzo risultante dal Rendiconto annuale, i CD ai vari livelli
prenderanno le deliberazioni conseguenti e ritenute opportune.
Sezione Seconda
La missione e la sua configurazione
Art. 6
Missione e compiti
Attraverso la ricerca, la identificazione e lo sviluppo delle sinergie
fra le Associazioni consociate per tendere a valorizzare le stesse, la
missione statutaria della Guardia Costiera Ausiliaria è svolta
sulla base del Volontariato, in assenza di ogni fine di lucro, mediante
una struttura organizzativa di gestione democratica, il libero accesso
alle più alte cariche, la gratuità delle prestazioni, sulla
base di criteri predeterminati di ammissione e di esclusione, sulla certezza
dei diritti e degli obblighi che si intendono conosciuti e accettati al
momento dell’adesione.
Art. 7
L’informazione e la formazione
La diffusione della “cultura della sicurezza e della coscienza marinara”
costituisce il compito primario quale strumento più efficace per
la prevenzione dei sinistri.
Per perseguire tale obiettivo la Guardia Costiera Ausiliaria, attraverso
la sua struttura nazionale e regionale, organizza Convegni e svolge Corsi,
Conferenze, Dibattiti, Riunioni, Incontri anche presso Scuole, Istituti
ed Associazioni, con lo scopo di:
· fornire le cognizioni e informazioni basilari riguardanti la
navigazione e le precauzioni da adottare, nonché ogni altra condizione
di sicurezza;
· promuovere l’adesione al Servizio Volontario di Guardia
Costiera Ausiliaria;
· far conoscere l’organizzazione nazionale ed internazionale
per la sicurezza della navigazione, anche guidando visite opportunamente
pianificate e concordate presso le Centrali Operative della Guardia Costiera
ed altre strutture.
L’Organizzazione promuove, in qualsiasi forma, corsi basici ed avanzati
mirati a sviluppare e diffondere la sicurezza ed integrare e/o aumentare
la preparazione professionale dei volontari.
Per questo scopo, può essere avviata ogni altra attività
ritenuta utile e necessaria.
Art. 8
Operazioni di soccorso
In particolare, le operazioni di ricerca e soccorso in mare sono condotte
sotto il coordinamento e la direzione del Corpo delle Capitanerie di Porto
– Guardia Costiera, secondo le modalità contenute nel Piano
Operativo che ogni Centro Operativo deve comunicare all’Autorità
Marittima di giurisdizione, dichiarando l’apertura del Servizio.
Il Piano Operativo deve specificare i nominativi dei volontari operativi
impiegati, la loro dislocazione operativa, il loro recapito, le fasce
orarie ed i turni di disponibilità operativa, il numero e le caratteristiche
dei mezzi da utilizzare, nonché il tempo massimo di approntamento.
Art. 9
Partecipazione a Regate, Convegni, Mostre ed altre manifestazioni
Il Programma relativo a tale settore di attività prende in considerazione
tutte le occasioni di propaganda e diffusione della missione della Guardia
Costiera Ausiliaria.
In linea indicativa, durante le varie occasioni, si procede:
· alla distribuzione di materiale pubblicitario;
· alla raccolta di interviste con il Pubblico circa le varie tematiche
sulla sicurezza della navigazione e la tutela dell’ambiente marino;
· alla raccolta di adesioni al Servizio di Guardia Costiera Ausiliaria;
· a fornire eventuale collaborazione ad analoghe manifestazioni
della Guardia Costiera, anche in occasione di Convegni, Regate, Gare ed
altre attività sportive;
Art. 10
Cooperazione internazionale
La cooperazione internazionale costituisce un impegno primario del Servizio
di Guardia Costiera Ausiliaria.
A tal fine, apposito Programma prevede l’istituzione ed il mantenimento
di rapporti con gli Organismi Internazionali competenti nella tematica
della sicurezza della navigazione e con altre Istituzioni similari di
Stati Esteri, con particolare riferimento ai Paesi del Bacino del Mediterraneo.
Art. 11
Supporti al Servizio Idrografico
Il Servizio di Guardia Costiera Ausiliaria assume le necessarie iniziative
per raccogliere tutte le informazioni e notizie utili per la sicurezza
della navigazione e per l’aggiornamento delle carte e pubblicazioni
nautiche, da mettere a disposizione delle Autorità Marittime e
dell’Istituto Idrografico della Marina Militare responsabili della
diffusione degli avvisi ai naviganti e dell’aggiornamento delle
carte e delle pubblicazioni nautiche.
Art. 12
Servizi di Prevenzione
Il Servizio per prevenire incidenti o azioni dannose, nonché danni
all’ambiente, può essere espletato in base ad appositi rapporti
convenzionali, negli spazi marittimi, nella fascia costiera, nelle acque
interne e rive.
Le azioni per la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente
costituiscono parte integrante del soccorso marittimo.
CAPO SECONDO
DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE
Art. 13
Criteri Generali
Nell’ambito di una collaborazione attiva e sinergica delle Associazioni
aderenti anche in termini di risorse, nel rispetto dell’autonomia
di ogni singola Consociata, la Guardia Costiera Ausiliaria costituisce
una organizzazione di volontariato specializzato.
La pianificazione costituisce la fase fondamentale della gestione operativa
Art. 14
Struttura e criterio organizzativo
La Guardia Costiera Ausiliaria si fonda sull’osservanza delle leggi
e regolamenti vigenti sul volontariato, nonché sull’osservanza
degli standards di addestramento e di formazione comuni per i volontari,
rivolti a consolidare il principio di osservanza delle responsabilità
operative.
L’Organizzazione operativa della Guardia Costiera Ausiliaria è
rivolta a conseguire la più efficace complementarietà e
sussidiarietà rispetto a Enti ed Istituzioni pubbliche centrali
e territoriali.
Essa si articola in:
a) un Ispettorato Generale;
b) Ispettorati Regionali per ciascuna regione costiera o della navigazione
interna;
c) Centri Operativi a livello locale.
Art. 15
L’ Ispettore Generale
L’ Ispettore Generale della Guardia Costiera Ausiliaria è
nominato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale ex art. 22 dello
Statuto, scegliendolo anche tra i propri membri, tra i volontari che,
a giudizio dello stesso Consiglio Direttivo Nazionale siano in possesso
degli adeguati requisiti professionali.
L’ Ispettore Generale della Guardia Costiera Ausiliaria coadiuva
il Presidente Nazionale, coordinandosi con lo stesso, nell’esecuzione
delle deliberazioni del CDN e nel sovraintendere ai settori operativi
nei quali si articola l’attività della GCA. Ad esso è
demandata l’attività ispettiva sull’Organizzazione
in tutto il territorio nazionale.
Dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Ha voto deliberativo
in Consiglio Nazionale.
Art. 16
Il Vice Ispettore Generale
Il Vice Ispettore Generale è nominato con delibera del Consiglio
Direttivo Nazionale.
Il Vice Ispettore Generale:
· garantisce e assicura la continuità delle attività
quando l’Ispettore Generale è assente od impossibilitato;
· esercita le eventuali deleghe a lui assegnate.
Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
Art. 17
Gli Ispettori Centrali
Gli Ispettori Centrali hanno la responsabilità tecnica dei Settori
nei quali si articola il Servizio, in base alla loro omogeneità
operativa:
· Settore Operazioni di Mare, Cielo e Terra;
· Settore Vigilanza balneare e Salvamento individuale;
· Settore Valorizzazione ambientale delle acque marine ed interne;
· Settore Valorizzazione del patrimonio culturale-architettonico
delle coste e delle rive;
· Settore Attività subacquee e Speciali;
· Settore Telecomunicazioni e Informatica;
· Settore Formazione, Addestramento e Scuole;
· Settore Sanitario.
In relazione a particolari esigenze, possono essere istituiti dal CDN
altri Settori oltre quelli previsti nel comma precedente.
Gli Ispettori Centrali devono ogni anno, sentiti i rispettivi responsabili
delle Associazioni aderenti, predisporre pianificazioni globali di sviluppo
e di indirizzo di ogni settore di attività, con l’indicazione
delle relative previsioni di spesa.
Nella elaborazione e nella stesura delle pianificazioni di sviluppo devono
tenere conto della specificità tecnica delle Associazioni aderenti.
Le pianificazioni devono essere portate all’esame del CDN per l’approvazione,
anche ai fini dell’assegnazione delle risorse e dello sviluppo equilibrato
dei settori.
Gli Ispettori Centrali sono nominati con delibera del Consiglio Direttivo
Nazionale, scegliendoli anche fra i propri membri, tra i volontari che,
a giudizio dello stesso Consiglio Direttivo Nazionale siano in possesso
degli adeguati requisiti professionali, in relazione alle funzioni da
svolgere.
Gli Ispettori Centrali durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Essi partecipano al CDN senza diritto di voto
Art. 18
L’Ispettore Regionale
L’Ispettore Regionale della Guardia Costiera Ausiliaria è
nominato con delibera del Consiglio Direttivo Regionale, scegliendolo
anche fra i propri membri, tra i volontari che, a giudizio dello stesso
Consiglio Direttivo Regionale siano in possesso degli adeguati requisiti
professionali.
L’Ispettore Regionale coadiuva il Presidente Regionale, coordinandosi
con lo stesso, nell’esecuzione delle deliberazioni del CDR e nel
sovraintendere all’attività dei Centri Operativi compresi
nella Regione e al loro controllo. Risponde del suo operato al Consiglio
Direttivo Regionale.Ad esso fanno capo tutti i Capi dei Centri Operativi.
Dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Ha voto deliberativo
in Consiglio Regionale.
Ciascuna Regione GCA farà pervenire alla Sede Nazionale, dopo la
discussione in seno a ciacun CDR, la relazione sull’attività
sociale annuale e sui risultati ottenuti.
La costituzione ed il funzionamento dei Centri Operativi è demandata
al Consiglio Direttivo Regionale, sentito l’Ispettore Regionale
.
Art. 19
Il Vice Ispettore Regionale
Il Vice Ispettore Regionale è nominato con delibera del Consiglio
Direttivo Regionale.
Il Vice Ispettore Regionale:
· Garantisce ed assicura la continuità delle attività
quando l’Ispettore Regionale è assente od è impossibilitato;
· Esercita le eventuali deleghe a lui assegnate.
Art. 20
Servizio Sanitario
In relazione alla peculiare importanza, il Servizio Sanitario costituisce
organismo autonomo e si articola nel seguente organigramma:
· Vice Ispettore Centrale del Servizio che coadiuva l’Ispettore
Centrale del Servizio e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
· Ispettore Regionale del Servizio che assicura il coordinamento
operativo dei Centri Operativi della Guardia Costiera Ausiliaria operanti
nella sua giurisdizione, ne esercita il controllo e risponde direttamente
all’Ispettore Centrale del Servizio; dura in carica tre anni e può
essere riconfermato. Viene nominato con delibera del Consiglio Direttivo
Nazionale su proposta dell’Ispettore Centrale del Servizio;
· Vice Ispettore Regionale del Servizio che coadiuva l’Ispettore
Regionale del Servizio e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
· Sanitario del Centro Operativo che è responsabile del
coordinamento e dell’organizzazione sanitaria delle Unità
della Guardia Costiera Ausiliaria operanti in seno al Centro Operativo;
dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Viene nominato
con delibera del Consiglio Direttivo Regionale su proposta dell’Ispettore
Regionale del Servizio.
· Vice Sanitario del Centro Operativo, nominato ove è possibile,
coadiuva il Sanitario del Centro Operativo, sostituendolo in caso di assenza
o impedimento.
Sotto l’aspetto operativo, i predetti soggetti hanno l’obbligo
di osservare le direttive superiori, in osservanza del presente Regolamento.
Art. 21
Centri Operativi
In ogni Regione, marittima o interna, sono costituiti, nel numero e nelle
località stabilite dal CDR, i Centri Operativi locali.
Il Centro Operativo costituisce l’unità organizzativa territoriale
della Guardia Costiera Ausiliaria, che assicura la realizzazione concreta
dei programmi e la loro traduzione in operazioni.
Il Centro Operativo è il principale propulsore delle sinergie fra
le rappresentanze locali delle Associazioni aderenti e in tale prospettiva
favorisce e stimola lo sviluppo delle attività sociali, culturali,
di cooperazione e di solidarietà tra i Volontari Operativi e tra
la Guardia Costiera Ausiliaria ed il contesto locale della tradizione
marinara.
I Centri Operativi sono retti da Volontari Operativi in possesso di adeguati
requisiti, nominati con delibera del Consiglio Direttivo Regionale, su
proposta dell’Ispettore Regionale.
Presso ogni Centro Operativo è istituita una postazione di Telecomunicazioni.
La composizione iniziale di un Centro Operativo non può essere
inferiore a 15 Volontari Operativi in possesso dei requisiti ed abilitazioni
necessari per il servizio.
I Centri Operativi sono sottoposti ad Ispezione degli Ispettori Regionali.
Art. 22
Il Capo Centro
Il Capo del Centro Operativo è responsabile dell’operatività
e del coordinamento dei mezzi e dei Volontari Operativi nell’ambito
della giurisdizione del suo Centro e deve essere informato in materia
di operazioni SAR e di tutela e valorizzazione ambientale e del patrimonio
storico-culturale delle coste e delle rive.
Ciascun Capo Centro Operativo farà pervenire alla Sede Regionale,
tramite l’Ispettore Regionale, le relazioni su ogni operazione effettuata
e sui risultati ottenuti, compilando apposito modello.
Art. 23
Prevenzione e Protezione
Presso ciascuna unità organica, il responsabile della stessa deve
nominare un Volontario responsabile del servizio di prevenzione e protezione
a sensi della Legge n. 626 del 19/09/1994.
CAPO TERZO
ORDINAMENTO DEL PERSONALE
Art. 24
Ammissione al Servizio
Possono essere ammessi a far parte della Guardia Costiera Ausiliaria i
Soci delle Associazioni consociate che ne facciano richiesta, tramite
le rispettive Associazioni, che siano:
a) cittadini italiani, comunitari, extracomunitari
in possesso di regolare permesso di soggiorno;
b) di età minima di anni 16, e comunque
inferiore agli anni 16 con il consenso di chi esercita la potestà;
c) in possesso di adeguati requisiti fisici
e sanitari compatibili con l’impiego;
d) non siano stati definitivamente condannati
per un delitto contro la sicurezza della navigazione o contro l’ambiente
marino; e comunque per un fatto che comporti l’interdizione ai pubblici
uffici
Con delibera del CDN, si applica la sospensione cautelativa dalla qualità
di socio volontario per coloro i quali il CDN venga a conoscenza che siano
indagati per reati che prevedono una pena nel massimo superiore a tre
anni, in particolare contro le persone, il patrimonio e l’ambiente,
ove l’Associazione di provenienza, nell’ambito della sua autonomia,
non vi abbia provveduto.
L’Associazione che applicato una sospensione cautelativa deve comunicarlo
tempestivamente al CDN, tramite il CDR..
Sulla richiesta di ammissione nell’Organizzazione decidono le Associazioni
consociate sulla base dei requisiti del Regolamento, garantendone e valutandone
la moralità.
Il CDN della GCA ha il potere di verifica e controllo sul possesso di
detti requisiti, quando ritenuto opportuno.
Art. 25
Gratuità della prestazione
A norma dell’art. 2.2 della Legge 11/08/1991 n. 266, l’attività
del Volontario della Guardia Costiera Ausiliaria non può essere
retribuita in alcun modo.
Al Volontario debbono essere rimborsate dall’organizzazione le spese
effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i
limiti stabiliti dall’ Organo amministrativo dell’Associazione.
Il Volontario deve essere assicurato contro gli infortuni, le malattie
e i danni cagionati a terzi dall’esercizio della sua attività.
Il mezzo navale od aereo o di altro tipo impiegato nel Servizio, deve
prevedere una clausola assicurativa che copra i rischi contro le avarie
e i danni per perdita parziale o totale a norma delle Leggi vigenti e
dell’accordo eventualmente esistente tra le Parti, durante lo stesso
impiego nel Servizio.
Art. 26
Obbligo di farsi riconoscere per il Personale
ed i Mezzi della Guardia Costiera Ausiliaria
I Volontari ed i mezzi della Guardia Costiera Ausiliaria in servizio devono
essere chiaramente riconoscibili per l’uso del logo, degli emblemi,
segni distintivi o prefissi di radiocomunicazione.
Il Volontario che conduce in servizio un mezzo aereo, navale, o d’altro
tipo sprovvisto del guidone sociale e degli altri segni di identificazione
esclusivi della Guardia Costiera Ausiliaria; ovvero effettui un’operazione
o mandi in onda una comunicazione radiofonica, telefonica o telegrafica
non facendosi riconoscere, agisce sotto la sua personale responsabilità.
Art. 27
Assegnazione al Servizio
Il Volontario ammesso al Servizio di Guardia Costiera Ausiliaria, viene
impiegato tenendo conto della conoscenza e capacità professionale
posseduta e stabilita dagli standard stabiliti dal CDN, sotto la garanzia
dell’Associazione di appartenenza, ovvero di quella conoscenza e
capacità professionale che il Volontario ha acquistato dopo la
frequenza di Corsi di formazione, basati sugli standard predetti.
Con l’assegnazione ad un Centro Operativo, il Volontario acquista
il complesso dei diritti e degli obblighi previsti dal Regolamento.
Il Volontario diviene “Operativo”, e cioè entra in
servizio attivo, a giudizio del Capo Centro Operativo.
Il CDN ha potere di verifica e controllo delle capacità professionali
dei volontari operativi, quando ritenuto opportuno.
Art. 28
Formazione, Addestramento e Scuole
Per essere istruttore, il Volontario deve essere in possesso di titoli
professionali compatibili per l’espletamento di una funzione didattica,
formativa e di addestramento.
Art. 29
Delle Specialità
In relazione al titolo professionale o alla qualifica posseduta per precedenti
servizi, professioni e /o abilitazioni legalmente riconosciute, i Volontari
della GCA acquisiscono la qualifica di “specialisti” nelle
attività di GCA connesse con il titolo o le qualifiche possedute,
ovvero attraversa la frequenza di appositi corsi di formazione e di addestramento
svolti in seno alla Guardia Costiera ausiliaria.
L’acquisizione delle “specialità” è materia
prevista da una specifica delibera che sarà predisposta dal CDN.
Non può essere conferita una Specialità se il Volontario
non sia in possesso dell’abilitazione professionale eventualmente
prevista dalla Legge per quella determinata attività.
Art. 30
Competenze per l’assegnazione delle cariche
Ferma restando la competenza del Consiglio Direttivo Nazionale per la
nomina dei Volontari destinati a ricoprire le cariche di cui agli artt.
21, 22 e 23, nonché del Consiglio Direttivo Regionale per le cariche
di cui agli artt. 26 e 27; le cariche di seguito indicate sono assegnate
come segue:
a) compete all’Ispettore Regionale
la proposta di assegnazione o di revoca della nomina dei Capi dei Centri
Operativi.
b) compete al Capo del Centro Operativo l’assegnazione
delle responsabilità in seno al Centro Operativo. L’assegnazione
delle responsabilità o le revoche è fatta sulla base della
forza disponibile di volontari e di mezzi, e sulla base del regolamento
del Centro.
Art. 31
Socio onorario o benemerito
Con Delibera dell’Assemblea Generale e su proposta del Ispettore
Generale, possono essere insigniti della qualifica di Socio Onorario o
benemerito ed essere inclusi nel Ruolo d’Onore:
· Le personalità del mondo pubblico, scientifico o imprenditoriale
che, pur non appartenendo al Servizio di Guardia Costiera Ausiliaria,
hanno dimostrato particolare attaccamento alla stessa, o la cui partecipazione
costituisce un lustro per la medesima;
· In casi eccezionali e limitati, le personalità eccellenti,
che hanno dato un particolare e alto contributo alla Guardia Costiera
Ausiliaria.
Ai Soci onorari o benemeriti è inviato un diploma constante la
loro nomina.
Tutti i diplomi sono firmati dal Presidente Nazionale e dal Segretario
Generale.
Art. 32
Cessazione dal servizio
Il servizio presso la Guardia Costiera Ausiliaria cessa:
· per volontarie dimissioni, formulate per iscritto;
· per condanna definitiva che comporti l’interdizione, anche
temporanea ai pubblici uffici;
· per perdita degli adeguati requisiti fisici e sanitari compatibili
con l’impiego;
· per perdita della qualità di Socio presso una delle Organizzazioni
partecipanti all’Associazione;
· per inosservanza dei doveri di cui agli artt. 67;
· per mancato versamento alla propria Associazione di appartenenza
della quota annuale da devolversi alla Guardia Costiera Ausiliaria.
Art. 33
Trasferimenti
In caso di trasferimento di residenza o per altri motivi di lavoro o personali,
il Volontario consenziente è inserito nel Centro Operativo di nuova
sede
Art. 34
Doveri del Volontario
Con l’ammissione al Servizio, il Volontario della Guardia Costiera
Ausiliaria assume l’impegno di:
· improntare la sua opera alla massima serietà, prudenza
ed osservanza di tutte le norme di Statuto, di Regolamento, nonché
di comportamento degne della missione;
· attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute per qualsiasi
operazione; seguire gli insegnamenti ed i consigli durante la formazione,
gli addestramenti e le esercitazioni;
· aggiornare costantemente la propria preparazione, conoscere i
mezzi a lui affidati, istruire i Volontari da lui dipendenti e costituire
per costoro un valido esempio;
· mantenere il massimo riserbo su tutto quanto visto e udito ed
attuato durante l’assolvimento del compito, specie nel caso che
siano state raccolte testimonianze o altro materiale probatorio sui sinistri
e/o incidenti; e comunque astenersi scrupolosamente di avanzare ipotesi
sulle relative cause e responsabilità;
· evitare qualsiasi forma di protagonismo e di enfatizzazione del
proprio operato;
· assistere e incoraggiare i naufraghi, i feriti ed i traumatizzati
durante tutto il tempo in cui rimangano sotto la sua custodia, conservando
verso i medesimi un riverente contegno ed adoperandosi ad alleviarne le
sofferenze;
· portare conforto ed assistenza ai familiari delle vittime, anche
mediante manifestazioni concrete di solidarietà;
· rifiutare garbatamente, ma fermamente, ogni offerta di compensi
o benefici di sorta per l’opera prestata;
· tenersi a disposizione fino a quando l’ episodio non debba
ritenersi definitivamente concluso.
Art. 35
Diritti del Volontario
Oltre a quelli previsti dalla Legge, il Volontario della Guardia Costiera
Ausiliaria ha i seguenti diritti:
· partecipare a tutti i Corsi di addestramento;
· conseguire tutte le Specialità e Specializzazioni previste;
· esercitare il diritto di voto;
· accedere a tutte le cariche elettive, sempre che sia in possesso
dei requisiti soggettivi per ciascuna carica;
· vestire la divisa sociale come da delibera specifica predisposta
dal CDN;
· partecipare alle riunioni, incontri, convegni ed altre manifestazioni
a livello nazionale e locale; partecipare attivamente ai dibattiti relativi
apportando la propria esperienza e professionalità;
· ricevere le pubblicazioni periodiche del Servizio.
Art. 36
Delle ricompense
Le ricompense sociali, assegnati a coloro che si segnalarono per salvataggi,
servizi di P.C. e P.A. e prestazioni inerenti agli scopi sociali, consistono,
a seconda i casi, in:
· Conferimento di medaglia d’oro;
· Conferimento di medaglia d’argento;
· Conferimento di medaglia di bronzo;
· Conferimento del diploma di benemerenza;
· Lettera di lode;
· Menzione onorevole;
Le proposte nel conferimento delle ricompense possono essere fatte da
qualsiasi Socio, vanno ampiamente documentate e trasmesse per via gerarchica.
Le delibere nel conferimento delle onorificenze sono di competenza di
una Commissione appositamente nominata dal CDN e non sono valide se non
riportano i due terzi dei voti dei membri presenti.
Le Lettere di encomio o ringraziamento possono essere deliberate dai CDR
su proposta dell’Ispettore Regionale di riferimento.
Art. 37
Delle sanzioni
Ogni infrazione ai regolamenti o alla disciplina nel Servizio, verrà
riferita al Capo del Centro Operativo, il quale proporrà all’Ispettore
Regionale la sanzione che riterrà più opportuna:.
Le sanzioni sono:
· lettera di censura;
· richiamo verbale;
· richiamo scritto;
Le sanzioni per le infrazioni di particolare gravità sono deliberate
da apposita Commissione nominata dal CDN, ad essa proposte tramite l’Ispettore
Regionale e consistono in:
· allontanamento temporaneo dal servizio;
· perdita della condizione di volontario GCA.
Contro tale delibera il volontario può appellarsi al Collegio dei
Probiviri.
Art. 38
Scopo dell’attività addestrativa
L’attività di formazione e di addestramento è motivo
ed obiettivo fondamentale per perseguire gli scopi sociali.
Deve essere svolta, ai vari livelli, con il massimo impegno e con la massima
qualità.
CAPO QUARTO
DELL’UNIFORME DELLA GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA
Art. 39
Foggia della Divisa sociale
Tutti i volontari possono portare l’uniforme conforme alla foggia
prevista da una speciale delibera che sarà predisposto dal CDN,
il quale detta, altresì, norme relative alla foggia di distintivi,
emblemi, segni indicativi della funzione ed abilitazioni connesse.
I volontari appartenenti alle categorie in congedo delle Forze Armate,
di Corpi Militari o di Polizia, possono indossare nell’uniforme
le onorificenze, le ricompense e distintivi conseguiti durante il servizio
militare. Tale diritto compete anche ai volontari che abbiano ottenuto
onorificenze e ricompense da civili.
L’uso dell’uniforme è concesso in particolari situazioni.
L’uso non decoroso dell’uniforme darà luogo a sanzioni
del caso e l’espulsione da Aderente alla GCA
Art. 40
Distintivi sull’abito civile
Tutti i volontari possono portare un distintivo conforme al modello depositato
in Sede Nazionale e fornito contro rimborso del costo. L’uso del
distintivo è obbligatorio sul vestiario civile in caso di partecipazione
all’attività sociale
CAPO QUINTO
DEI BENI DELLA GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA
Art. 41
Dei mezzi della Guardia Costiera Ausiliaria
I mezzi, navali, aerei, di telecomunicazione e di qualsiasi altro tipo
necessari per l’assolvimento della missione della Guardia Costiera
Ausiliaria provengono da:
a) cessione in uso limitatamente all’impiego da parte delle Organizzazioni
partecipanti all’Associazione o da parte dei singoli Volontari,
cosiccome sarà previsto da apposita circolare esplicativa;
b) donazioni o altri atti di liberalità, e lasciti testamentari;
c) cessione da parte di Enti Pubblici a sensi della Legge n. 74/96;
d) acquisto in proprietà;
e) locazione o noleggio a tempo determinato o indeterminato;
f) cessioni in comodato gratuito.
Art. 42
Cessione di beni mobili
In applicazione della Legge n. 74/96 e sulla base di appositi accordi
con l’Amministrazione competente, la Guardia Costiera Ausiliaria
potrà ricevere in uso o in proprietà, a titolo oneroso o
gratuito:
· unità navali;
· aeromobili;
· automezzi;
· stazioni radio, fisse o mobili, apparati elettronici e simili;
· attrezzature ed equipaggiamenti;
· mobili ed arredi per uffici;
· libri, pubblicazioni, materiale didattico e simili.
Art. 43
Consegnatario dei beni mobili
Nel caso di cessione in uso od acquisto in proprietà, i Capi Centro
nomineranno Volontari Consegnatari e Responsabili con l’obbligo
di:
· tenere gli appositi inventari;
· sorvegliare sulla loro efficienza ed uso regolare;
· provvedere alla loro custodia, manutenzione e riparazione;
· accertare le cause delle eventuali perdite, danneggiamenti, anche
in caso che i beni risultino coperti da assicurazione
Sono salve le diverse condizioni che risultino dai contratti di utilizzazione
dei mezzi.
CAPO SESTO
ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI
Art. 44
Diritti al voto
Hanno diritto di voto solo i Soci delle Associazioni consociate che abbiano
compiuto il 16° anno di età, che abbiano aderito alla Guardia
Costiera Ausiliaria e che siano in regola con la quota di partecipazione.
Possono essere eletti negli Organi della GCA i volontari che abbiano raggiunto
la maggiore età.
Art. 45
Modalità di partecipazione e convocazione dei Consigli Direttivi
Il numero dei componenti i Consigli è determinato dai rispettivi
Congressi.
I Consiglieri eletti nei Consigli ai vari livelli della GCA sono tenuti
a partecipare alle riunioni degli stessi e in caso di assenza sono tenuti
a comunicare tempestivamente in forma scritta i motivi della mancata partecipazione.
I Consiglieri assenti ingiustificati per tre volte sono dichiarati decaduti
con provvedimento dell’Organo di appartenenza.
I Consigli ai vari livelli sono convocati dal Presidente con comunicazione
scritta contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima
della data dello svolgimento; in casi di necessità e urgenza il
termine può essere ridotto a tre giorni con avviso scritto. Contenente
l’ordine del giorno.
L’Ordine del giorno deve obbligatoriamente riportare l’argomento
richiesto, ma può contenere anche altri argomenti.
Art. 46
Verbali delle sedute dei Consigli Direttivi
Ogni Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla tenuta del libro
dei verbali delle deliberazioni assunte dai Consigli e dalle Assemblee.
Di tali verbali potranno prendere visione i Consiglieri e gli Organi di
garanzia e di controllo.
I volontari aderenti potranno prendere visione dei verbali e delle delibere.
Le delibere potranno essere impugnate dai Consiglieri o dai volontari
aderenti entro trenta giorni decorrenti dalla data di approvazione della
delibera stessa. In questo caso la delibera è valida fino a quando
il Collegio dei Probiviri nazionale competente non ne avrà dichiarato
la sospensione o l’annullamento.
Art. 47
Modalità di voto
Il voto dei Consiglieri e delle Assemblee è espresso in forma palese
salvo che il 25% dei componenti presenti richieda che la votazione si
svolga a scrutinio segreto.
L’elezione delle cariche sociali ai vari livelli, può avvenire
attraverso elezioni per corrispondenza che si svolgeranno secondo le modalità
previste da uno specifico regolamento che sarà predisposto dal
Consiglio Direttivo Nazionale.
CAPO SETTIMO
FUNZIONI DI CENTRO SERVIZI
Art. 48
Compiti del Consiglio Direttivo Nazionale della G.C.A.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, ex art. 22 dello Statuto, assicura,
anche verso corrispettivi per prestazioni:
1) la Documentazione:
a) la creazione di un Centro di documentazione specializzato, aperto al
pubblico che attraverso opere offra un quadro documentato e costantemente
aggiornato del fenomeno favorendo la valorizzazione del rapporto tra i
cittadini, le Associazioni aderenti e gli organismi di volontariato;
2) la Ricerca
a) la promozione, attraverso rapporti con Centri di studio, Università,
specialisti, organizzazioni, di ricerche riguardanti l’azione volontaria
nei campi in cui si svolge l’azione disinteressata della GCA;
b) la promozione e pubblicazione di ricerche di particolare valore e di
collane di libri specialistici;
c) la pubblicizzazione delle tematiche del volontariato della GCA, attraverso
mass- media e iniziative editoriali.
3) la Promozione di attività
a) favorire, nel pieno rispetto dell’autonomia e originalità
delle singole realtà di azione associativa delle Consociate e,
comunque, volontaria locale, la nascita di iniziative che moltiplichino
la reciproca conoscenza ed apprezzamento, migliorino i comuni rapporti
sia sul piano della formazione che della operatività, rafforzino
l’unità degli intenti ed il miglior impegno delle risorse,
eliminino sovrapposizioni o eventuali concorrenze esistenti;
b) realizzare convegni di studi sul volontariato GCA;
c) favorire un’attività di consultazione e di assistenza
permanente con i Centri Regionali GCA, le Associazione aderenti e quanti
sono interessati ai vari livelli, avente lo scopo di realizzare l’uniformità
dei progetti, la certificazione di qualità, la standardizzazione
della formazione anche permanente dei volontari impegnati nella GCA ed
altri servizi generali, anche affidando dei compiti specifici ai Consigli
Direttivi regionali;
d) favorire ogni iniziativa volta a creare una più profonda intesa
e un diverso tipo di integrazione e collegamento tra pubbliche istituzioni
e GCA al fine di una migliore difesa dei cittadini dai fenomeni riguardanti
la prevenzione e la sicurezza della vita umana in mare.
e) Ogni altra attività di servizio diretta all’interno dell’Organizzazione
o a Terzi.
Guardia Costiera
Ordinanze
D.N.E.M. 118
1.
Fotocopia del documento personale in corso di validità
2. Fotocopia del titolo specifico, se in possesso, quale patente nautica,brevetto
sub, brevetto di salvataggio, ecc., o di quanto altro conseguito per precedenti
servizi (CC., P.S., VV.FF, G.d.F ecc.)
3. Nr. 2 fotografie formato tessera, a colori
4. Versamento 5 €. quale quota annuale di iscrizione alla Guardia
Costiera Ausiliaria
5. Scheda personale di adesione alla Guardia Costiera Ausiliaria
6. Dichiarazione di manleva
7. Impegno solenne del volontario
8. Dichiarazione sulle condizioni psico-fisiche
9. Assegnazione località dove il volontario preferisce essere assegnato
SCARICA
I MODULI DI ADESIONE
http://www.assonautica.it
mailto:sede.nazionale@assonautica.it
Fonte: http://www.guardiacostieraausiliaria.org/chi_siamo.htm
Link al sito: http://www.guardiacostieraausiliaria.org