Passaggio di proprità delle imbarcazioni

Passaggio di proprietà di imbarcazioni



Natanti
I natanti, compresi i motori installati a bordo, sono beni mobili non registrati.
Quindi, in occasione del trasferimento di un natante da un soggetto a un altro, non è richiesto alcun atto che comprovi il fatto avvenuto, poiché si applica la regola che "il possesso vale titolo", salvo adottare ovviamente le precauzioni di natura commmerciale che si ritengano opportune.
Al nuovo possessore devono essere consegnati i documenti relativi al natante.
Nel caso di unità con Marcatura CE, all'acquirente deve essere consegnato anche il manuale del proprietario.

Imbarcazioni
Per il passaggio di proprietà delle imbarcazioni, che sono invece beni mobili registrati, il relativo titolo deve essere presentato per il trasferimento della proprietà all'Ufficio ove l'unità risulta iscritta.
In attesa che la procedura venga portata a termine l'unità potrà continuare a navigare con la fotocopia autentica della licenza di navigazione (valida solo nelle acque nazionali).

Documenti per il passaggio di proprietà delle unità da diporto

Anche dopo la riforma della nautica e in attesa dell'emanazione di un codice della navigazione da diporto:

1. il titolo di proprietà può essere costituito da:

* atto pubblico;
* scrittura privata autenticata e registrata;
* dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata e registrata.
* sentenza passata in giudicato.
* per le unità acquistate all'estero il titolo di proprietà può essere costituito dal c.d. "Bill of Sale " legalizzato dall'Autorità consolare (salvo che non sia previsto lo status di reciprocità - Per i Paesi dell'Unione Europea la legalizzazione è stata soppressa - L.106/1990)) e registrato presso un qualsiasi Ufficio del Territorio (ex Registro).
Il documento deve essere accompagnato dal certificato di cancellazione dal registro straniero ovvero da una dichiarazione rilasciata dall'Autorità governativa dello Stato di bandiera estera che attesti che per l'unità oggetto della vendita la legislazione del Paese non richiede l'iscrizione nei registri.
I documenti devono essere tradotti in lingua italiana dall'autorità consolare o da interpreti autorizzati dal tribunale.
* acquisto (mortis causa): copia (per estratto) della denuncia di successione rilasciata dal competente Ufficio del Territorio unitamente alla dichiarazione di accettazione dell'eredità (contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio non è valida).

2. Doppia nota di trascrizione (in bollo);

3. dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza e cittadinanza resa ai sensi del T.U. sulla documentazione amministrativa di cui al DPR 445/2000 non anteriore a sei mesi. Le dichiarazioni sostitutive sono esenti da bollo.

4. Versamento di Euro 1,03 sul c.c.p. ..................... intestato alla Sezione tesoreria Provinciale dello Stato di ..................... con la causale "Capo XV - Cap. 3570 - trascrizione passaggio proprietà imbarcazione - Sigla e n. di iscrizione".(2) 5.
Versamento di Euro 2,58 sul c.c.p. ..................... intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di ..................... con la causale "Capo XV - cap. 3570 - aggiornamento licenza di navigazione. (2) Nota: i versamenti indicati ai punti 4) e 5) possono essere effettuati cumulativamente. 6.
Versamento di Euro 61,97 sul c.c.p. ..................... intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di ......... con la causale "Capo XV - Cap. 2170". (2) 7.

Licenza di navigazione (originale, ai fini della trascrizione dell'atto).

Note

1.Se trattasi di società, in luogo del certificato di cittadinanza e di residenza, deve essere presentato il certificato della Camera di Commercio, avente data non superiore a sei mesi (ovvero dichiarazione sostitutiva)
La certificazione è accettata anche oltre il termine dei sei mesi nel caso in cui l'interessato dichiari (in fondo al documento) che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
Per le dichiarazioni la legge non prevede alcuna formalità; esse possono essere rese anche senza la presenza del funzionario addetto, purché venga esibito un documento di riconoscimento in corso di validità (se l'interessato presenta la pratica personalmente) ovvero venga allegata una fotocopia del documento stesso (se la pratica viene presentata da un delegato o da uno studio di consulenza).
2. Il versamento delle somme sul Capo XV va effettuato (su bollettino Mod. quater) sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di iscrizione.
3. Lo svolgimento del procedimento amministrativo, secondo le previsioni della nuova legge sulla nautica, deve essere svolto entro 20 gg. dalla data di presentazione della documentazione. Nel frattempo l'unità può continuare a navigare tra i porti nazionali con la copia autenticata della licenza di navigazione.

Tariffe
Le tariffe stabilite per la registrazione del titolo di proprietà per le unità da diporto sono le seguenti:

Per i natanti: Fino a 6 metri di lunghezza f.t. Euro 54,23 Oltre sei metri di lunghezza f.t. Euro 108,46

Per le imbarcazioni: Fino a 8,00 metri di lunghezza f.t. Euro 309,87 Fino a 12,00 metri di lunghezza f.t. Euro 464,81 Fino a 18,00 metri di lunghezza f.t. Euro 619,75 Oltre 18,00 metri di lunghezza f.t. Euro 774,69 Per le navi: Oltre 24,00 metri di lunghezza f.t. Euro 3.873,43

Nota
La normativa in vigore, anche dopo la riforma della nautica, non prevede un termine per adempiere alla procedura della pubblicità navale dell'atto di compravendita per cui, fino a quando il titolo non viene trascritto nel registro (R.I.D), l'unità resta intestata al venditore con tutte le conseguenze che ciò comporta. All'atto della vendita dell'unità è quindi prudente adottare le opportune precauzioni affinché la registrazione del passaggio di proprietà avvenga in tempi brevi.

fonte: www.nautica.it



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