Aggiornamento Passaggio di proprietà delle imbarcazioni

Iscrizione delle unità da diporto


Immatricolazione

* Natanti da diporto


Come già accennato nel capitolo precedente, inatanti da diporto non sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nei registri, ma sussiste la facoltà di iscrizione nei registri riservati alleimbarcazioni da diporto; in tale ultimo caso, di queste unità assumeranno il relativo regime giuridico.

* Imbarcazioni da diporto

Le imbarcazioni da diporto devono essere iscritte presso le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi o quegli Uffici motorizzazione civile dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti, autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che custodiscono i relativi registri, compilati secondo un modello approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

I Registri delleimbarcazioni da diporto (RID), una volta tenuti anche dagli Uffici marittimi minori, sono stati accentrati presso le sedi delle Capitanerie di porto o degli Uffici circondariali marittimi da cui dipendono

L’iscrizione ordinaria nei RID richiede i seguenti documenti:

o titolo di proprietà;
o dichiarazione di conformità CE (1);
o attestazione CE del tipo (se prevista) (2);
o dichiarazione di potenza del/i motore/i entrobordo.

Se l’imbarcazione (marcata CE) proviene da un registro di uno Stato UE, il proprietario può presentare, in luogo della documentazione tecnica e dell’atto di proprietà, il certificato di cancellazione dal registro di provenienza.

Esiste anche una forma agevolata di immatricolazione, riservata alleimbarcazioni nuove:

l’iscrizione provvisoria.
L’acquirente, prima di mettere in servizio un’imbarcazione da diporto, può richiedere il numero d’immatricolazione presentando la relativa domanda all’ufficio prescelto per l’iscrizione(fac-simile della domanda in Tabella 3.1).

Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:

* copia della fattura attestante l’assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l’indirizzo e il codice fiscale dell’interessato, nonché la descrizione tecnica dell’unità stessa;

* dichiarazione di conformità CE, unitamente a copia dell’attestazione CE del tipo, ove prevista (cap. 4 para c);

* dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo di propulsione installati a bordo;

* dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell’intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall’esercizio dell’imbarcazione, fino alla data della presentazione del titolo di proprietà (Tabella 3.2).

L’assegnazione del numero d’immatricolazione determina l’iscrizione provvisoria dell’imbarcazione da diporto, condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà (atto pubblico, scrittura privata con firme autenticate da un notaio, dichiarazione unilaterale di vendita con firma del venditore autenticata da un notaio o sentenza) debitamente perfezionato e registrato presso l’Agenzia delle entrate.

Contestualmente all’iscrizione provvisoria nei RID, l’ufficio consegna anche una licenza di navigazione provvisoria e il certificato di sicurezza

Con questi documenti l’acquirente è autorizzato a utilizzare il mezzo per un periodo massimo di sei mesi, durante il quale deve essere consegnato il descritto atto di proprietà.
Al completamento della documentazione, l’ufficio di iscrizione rilascerà la licenza di navigazione definitiva.
Qualora non si riesca a consegnare la documentazione prevista entro i sei mesi, l’iscrizione è nulla e si potrà pro c e d e re a un’ ulteriore iscrizione solo con la documentazione completa (non è possibile, quindi, ottenere un’altra licenza provvisoria).

* Navi da diporto

L’iscrizione delle navi da diporto si effettua solo presso le Capitanerie di porto nel RND (registro delle navi da diporto).
La documentazione da presentare consiste nel titolo di proprietà (come per le imbarcazioni da diporto) e nel certificato di stazza, cui consegue il rilascio della licenza di navigazione da parte dell’ufficio di iscrizione, nonché del certificato di sicurezza a seguito di apposita visita di sicurezza iniziale.

*Imbarcazioni e navi in leasing

Le unità da diporto acquistate con la formula della locazione finanziaria sono iscritte a nome della società di leasing (che risulta esserne proprietaria) e con un’annotazione nei rispettivi registri e sulla licenza di navigazione del nominativo dell’utilizzatore (acquirente in leasing) e della scadenza del contratto di locazione finanziaria.
Non è necessaria, quindi, la costosa procedura (in passato utilizzata) della «dichiarazione d’armatore», imposta all’utilizzatore per dive n t a re responsabile a tutti gli effetti del mezzo nautico e esonerare, così, la società di leasing (proprietaria del mezzo).
In caso di riscatto dell’unità alla scadenza del contratto di leasing, sarà ovviamente necessario un regolare passaggio di proprietà a favore dell’utilizzatore del mezzo con relativa trascrizione nel registro di iscrizione.

* Gli stranieri


Possono iscrivere o mantenere l’iscrizione (nel caso di acquisto di un mezzo già iscritto) delle imbarcazioni e delle navi da diporto nei RID o nei RND italiani, purché abbiano domicilio in Italia oppure lo eleggano presso la loro autorità consolare o presso un proprio rappresentante con domicilio in Italia, al quale le autorità possano rivolgersi in caso di necessità.
I cittadini italiani residenti all’ estero che intendano iscrivere o mantenere l’iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nei registri italiani, hanno l’obbligo di nominare un rappresentante, domiciliato in Italia, al quale le autorità possono rivolgersi in caso di necessità

foto plancia di comando imbarcazione

* Trasferimento d’iscrizione

Il proprietario di un’unità da diporto può richiedere, anche tramite un suo rappresentante legale, il trasferimento d’iscrizione a altro ufficio, presentando domanda all’ufficio di attuale iscrizione (domanda come da fac-simile in Tabella 3.3).

Durante il periodo di perfezionamento del trasferimento d’iscrizione, la licenza di navigazione dell’unità, essendo in fase di rinnovo, è sostituita dalla ricevuta comprovante l’avvenuto deposito della documentazione.

* trasferimento di proprietà

Gli atti con cui si trasferisce la proprietà di un’imbarcazione o di una nave da diporto devono essere trascritti (e, pertanto, resi pubblici) nei relativi registri di iscrizione, su richiesta dell’acquirente o del venditore, entro 60 giorni dalla data dell’atto stesso.
A tal fine, l’interessato dovrà presentare domanda (nota di trascrizione) in doppio originale all’ufficio di iscrizione dell’unità, allegando l’atto (atto pubblico, scrittura privata con firme autenticate da un notaio, dichiarazione unilaterale di vendita con firma del venditore autenticata da un notaio o sentenza) debitamente registrato presso l’Agenzia delle entrate e la licenza di navigazione.
L’ufficio rilascerà una ricevuta, sostitutiva della licenza di navigazione per la durata massima di 20 giorni, e provvederà a trascrivere nel registro il passaggio di proprietà, nonché all’annotazione sulla licenza di navigazione.

* Cancellazione

Con il cambio dei parametri per la classificazione delle unità da diporto, circa 20.000 unità, iscritte, rientrano adesso nella categoria deinatanti da diporto.
Naturalmente i proprietari di questi mezzi possono richiedere all’ufficio di iscrizione la cancellazione dai registri.
La cancellazione può essere richiesta anche per:

* perdita effettiva (si verifica quando l’unità viene a trovarsi in condizioni tali da essere inidonea assolutamente alla navigazione, come nel caso di affondamento con avarie gravi che renderebbero necessaria la sua ricostruzione);

* perdita presunta (l’unità si presume perita il giorno successivo a quello cui risale l’ultima notizia, quando siano trascorsi quattro mesi dall’ultima notizia);

* demolizione (equivale alla rottamazione del settore automobilistico);

* trasferimento o vendita all’ estero (si verifica quando il proprietario decida di trasferire l’iscrizione del mezzo in un registro straniero oppure quando venda l’unità a straniero che non intenda mantenere l’iscrizione nel registro italiano; in entrambi i casi il proprietario dovrà richiedere all’ufficio di iscrizione il c.d. nulla-osta alla dismissione della bandiera nazionale);

* passaggio a altro registro (si verifica quando il proprietario cambia la destinazione del mezzo dal diporto al mercantile).

Per ottenere la cancellazione per passaggio di categoria (da imbarcazione a natante), basta presentare una domanda all’ufficio d’iscrizione dell’ex imbarcazione, allegando la relativa licenza di navigazione (fac-simile della domanda in Tabella 3.4).

Per i natanti non marcati CE cancellati per cambio di categoria, è opportuno richiedere l’estratto del R.I.D., documento che riporta gli estremi dell’iscrizione e la descrizione dell’unità, per dimostrare che l’unità era abilitata alla navigazione senza alcun limite e che quindi, come natante, può navigare sino a 12 miglia di distanza dalla costa. L’estratto serve anche per certificare il numero delle persone trasportabili. * sigle di individuazione

Per leunità da diporto immatricolate è prevista l’assegnazione di una sigla di individuazione, unica, e, su richiesta del proprietario, di un nome (unico per ufficio d’iscrizione).

La sigla di individuazione è composta dalla sigla dell’ufficio d’iscrizione, dal numero progressivo d’iscrizione nel registro dell’ufficio e dalla lettera D o dalle due lettere ND, se trattasi, rispettivamente, di iscrizione nel registro delle imbarcazioni o in quello delle navi da diporto.

La sigla deve essere applicata sulla fiancata dell’unità verso prora, a dritta, e verso poppa, a sinistra.
Le sigle distintive degli uffici marittimi sono riportate nella Tabella 3.5, ricordando che in futuro scompariranno molte sigle, cioè quelle degli uffici minori che non sono più adibiti all’immatricolazione delle unità da diporto.


* Note

1. La dichiarazione di conformità «CE» è l’attestazione scritta con la quale il fabbricante dichiara che i suoi prodotti soddisfano i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria e, se si tratta di unità soggette all’esame «CE del tipo», sono anche conformi all’esemplare oggetto di tale esame.

2. L’esame «CE del tipo» è il controllo, effettuato da un organismo notificato su un esemplare della produzione, per accertare se esso soddisfa le disposizioni della normativa comunitaria. Se il tipo (cioè l’esemplare) è conforme ai requisiti stabiliti, l’organismo rilascia un attestato di esame «CE del tipo» al fabbricante. Tale attestato è, però, necessario soltanto per le unità di lunghezza tra i 12 e i 24 metri appartenenti alle categorie di progettazione A, B e C.
Per tutte le altre sono previsti, invece, controlli di fabbricazione interni e prove a cura del fabbricante e sotto la responsabilità di uno dei predetti organismi notificati.

DIPORTO - COSA FARE PER
Da questa sezione è possibile ottenere la modulistica "Diporto".

I documenti una volta scaricati potranno essere visualizzati in uno dei seguenti formati: .txt, .rtf, .doc, .pdf e compressi con estensione .zip

Documenti da scaricare



::Iscrizione unità munite di marcatura CE
::Iscrizione unità sprovviste di marcatura CE
::Trasferimento dell'ufficio d'iscrizione delle unità da diporto
::Domanda per richiesta licenza RTF per Natanti
::Domanda per richiesta licenza RTF per unita iscritte
::Passaggio proprietà unità da diporto
::Nota di trascrizione per la pubblicità navale
::Domanda per rinnovo convalida del certificato di sicurezza
::Domanda per il rilascio del duplicato della licenza di navigazione
::Domanda per lo sbarco del motore e il rilascio della nuova licenza di navigazione
::Domanda di annotazione dell'esercizio dell'attività di locazione e/o noleggio con unità da diporto
::Domanda di cancellazione dai R.I.D. di unità rientranti nella categoria dei Natanti
::Tabella dei medicinali, oggetti di medicatura e degli utensili vari da tenere a bordo per le navi mercantili da traffico e da pesca, nochè per le imbarcazioni e le navi da diporto
::Domanda richiesta certificato RTF


Fonti Testo e foto tratti da:

www.capitaneriadiporto.it

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