Quiz patente nautica capitaneria Ravenna
L’art. 1 del D.P.R. 324/2001
prevede l’obbligo dell’addestramento e delle certificazioni
IMO STCW/95 anche per le unità che effettuano
il diporto “commerciale”. Nella suddetta categoria rientrano
le unità da diporto adibite al noleggio. Al riguardo, questo
Ministero, nelle more dell’emanazione del provvedimento che definisce
i requisiti, limiti delle abilitazioni e certificati per la gente di
mare che imbarca sulle navi adibite al traffico minore e alla pesca,
ha stabilito che non si applicano le norme previste dal D.P.R.
324/2001 nel caso di personale che imbarca su navi impegnate
in navigazione costiera nazionale. Pertanto nel caso si tratti di una
unità da diporto utilizzata in tale ambito, non è obbligatoria
al momento la certificazione relativa al basic training per l’equipaggio
e la certificazione IMO STCW/95 per il comandante/ufficiale.
Se invece l’unità da diporto adibita al noleggio è
impegnata in viaggi internazionali, vige la normativa prevista dal D.P.R.
324/2001 e in particolare l’obbligo per il comandante
di tale unità di possedere il certificato di abilitazione IMO
STCW/95, analogamente a quanto previsto per le navi da traffico
commerciale. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni
da diporto adibite al noleggio non può, al momento, essere utilizzato
per l’imbarco di unità da diporto adibite al noleggio in
viaggi internazionali, in quanto non è considerato un titolo
di abilitazione IMO STCW/95. Il certificato valido
sarebbe quello di “comandante di seconda classe” ex D.M.
5.10.2000, che si consegue con il possesso almeno del titolo professionale
di marinaio autorizzato al traffico + 18 mesi di navigazione come primo
ufficiale di coperta e la frequenza dei corsi
IMO STCW/95 (radar,
A.R.P.A., sopravvivenza e salvataggio e antincendio di base e avanzato).