Dotazioni di Sicurezza

REQUISITI DEI MEZZI DI SALVATAGGIO E DELLE DOTAZIONI DI SICUREZZA | ZATTERE | GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO | SALVAGENTE ANULARE CON CIMA GALLEGGIANTE |ESTINTORI | CASSETTA DEI MEDICINALI | FANALI REGOLAMENTARI

REQUISITI DEI MEZZI DI SALVATAGGIO E DELLE DOTAZIONI DI SICUREZZA

I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza devono rispondere ai requisiti previsti dalle seguenti disposizioni:
1
. zattere di salvataggio:conformi al D.M. 12.8.2002 n. 219. Nota: devono essere sottoposte a revisione ogni 2 anni presso stazioni autorizzate dal fabbricante.
2. apparecchi galleggianti (gonfiabili): conformi al D.M. 29.9.1999 n. 412; Nota: devono essere controllate ogni 4 anni presso stazioni di revisione del fabbricante o dallo stesso autorizzate.
3. salvagenti anulari o a ferro di cavallo: conformi al D.M. 29.9.1999, n. 385;
4. cinture di salvataggio: conformi al D.M. 10 maggio 1996 (quelle che riportano il marchio CE);
5. riflettori radar: conformi al D.M. 29.9.1999, n. 386;
6. segnali di soccorso: conformi al D.M. 29.9.1999, n. 387 (per i razzi, i fuochi a mano e i segnali fumogeni la validità è di 4 anni dalla data di fabbricazione);
7. bussole magnetiche: conformi al D.M. 29.9.1999, n. 388 (per le tabelle di deviazione vedi sezione certificato di sicurezza e nota relativa alla navigazione entro 12 miglia). Secondo le previsioni del regolamento di sicurezza sulla navigazione da diporto, sono riconosciuti inoltre validi i mezzi di salvataggio (individuali e collettivi) e le dotazioni di sicurezza previsti dalla normativa dell’Unione Europea e dalle Convenzioni internazionali. Pertanto le cinture di salvataggio e gli altri mezzi e attrezzature di sicurezza stabiliti dalla “Convenzione Solas 74 come emendata” per le navi commerciali, possono essere impiegati a bordo anche delle unità da diporto. I mezzi e le attrezzature di sicurezza, fatta eccezione delle nuove zattere di salvataggio, sulle quali è indicato il “nome o numero identificativo dell’unità” possono ruotare da un mezzo nautico all’altro poiché non esiste alcuna norma che preveda la marcatura delle stesse con riferimento all’unità. Sono altresì ritenuti validi i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previsti dalle precedenti disposizioni, esistenti a bordo alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (avvenuto il 1° gennaio 2000) e la loro sostituzione è obbligatoria solo in caso di deterioramento, cattivo funzionamento o per scadenza nella validità e ove previsto l'obbligo di provvedere alla revisione periodica.

ZATTERE

Dal 18 ottobre 2002 una nuova normativa disciplina le zattere di salvataggio da utilizzare a bordo delle unità da diporto. Le nuove norme adottano, per quanto riguarda i criteri di costruzione, gli standard internazionali più severi, quelli Iso 9650. Le nuove zattere sono più sicure e resistenti di quelle precedenti e con dotazioni di sicurezza più complete. Per contro sono più pesanti, ingombranti e costose. La nuova legge ha cambiato anche le scadenze delle revisioni e imposto una sorta di richiamo generale per tutte le zattere prodotte fino a ora. Riassumiamo le novità a riguardo.

Quale zattera utilizzare
– A bordo delle unità da diporto si può continuare a utilizzare sia il vecchio tipo di zattera di salvataggio (quella conforme al DM 2-12-1977), che quella nuova conforme alle norme Iso 9650. La legge consente di utilizzare anche zattere “di tipo approvato o riconosciute idonee per il diporto e per gli stessi tipi di navigazione dall'Amministrazione di uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo”. Una norma attualmente inapplicabile perché la legge italiana prevede per questi prodotti un livello di sicurezza superiore a quello di ogni altro paese.

Zattere nuovo tipo – Le nuove zattere devono essere conformi agli standard internazionali Iso 9650 e riportare gli estremi del nuovo decreto ministeriale (DM 12/8/2002, n. 219). Devono avere in dotazione un “manuale del proprietario” e un “libretto d’uso” contenenti tra l’altro informazioni per il trasporto e lo stivaggio dell’apparecchio, le istruzioni per il suo corretto impiego e consigli per la sopravvivenza a bordo.

Zattere vecchio tipo
– Dal 18 gennaio 2003 è stata vietata la produzione del vecchio tipo di zattera, quella conforme al DM 2-12-1977. Tuttavia i produttori sono stati autorizzati allo smaltimento delle scorte (quindi alla vendita) fino al 18 ottobre 2003. Entro questa data si possono legittimamente acquistare e portare a bordo. Attenzione, però, perché ogni zattera “vecchio tipo” che viene venduta in questo periodo, per essere in regola deve essere corredata da una particolare dichiarazione (“di consistenza”) del costruttore.

Revisioni
– Per tutte le zattere (vecchie e nuove) la revisione deve avvenire ogni due anni. Ogni sei anni è prevista una visita “speciale”, più completa, alla zattera e ogni cinque anni una prova idraulica della bombola di gonfiaggio. Quest’ultimo test può anche essere abbinato a una visita di revisione. I controlli vanno eseguiti presso le stazioni autorizzate dal fabbricante e vi può assistere il proprietario o un suo rappresentante.

Verifica speciale
- Tutte le zattere conformi alla vecchia normativa (DM 2-12-1977) devono superare una verifica “speciale” da effettuare entro il 18 ottobre del 2004. Durante questa visita il fabbricante effettuerà prove sui tessuti, sulla tenuta della pressione, sulla capacità impermeabilizzante, saranno controllati gli accessori, etc. A praticare e giudicare l’esito finale di questi esami saranno le stesse stazioni di revisione, che decideranno se convalidare o scartare il prodotto.

Quando imbarcarla – Rimane invariato l’obbligo di avere la zattera di salvataggio per le navigazioni oltre le 12 miglia dalla costa.

GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO

Com'è noto, dal 1° gennaio '96, tutte le cinture di salvataggio con la dicitura "Tipo conforme al D.M. 2.l2.1977" sono state dichiarate non valide. Con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 10 maggio '96 (pubblicato sulla G.U. n.109 dell'11.5.96), sono utilizzabili come dotazioni di bordo soltanto:

*
le cinture di "tipo approvato" dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione (ovvero da uno degli Stati membri della C.E.E., conformi alla Convenzione di Londra 1974, non emendata e come emendata dalla SOLAS 74/83);
*
le cinture di salvataggio e gli aiuti al galleggiamento con marcatura CE. Queste ultime devono essere del tipo a giubbotto o a stola, adatte alla taglia dell'utilizzatore. In particolare:
* sono consentiti a bordo giubbotti CE nei tre modelli 100 (EN 395), 150 (EN 396), 275 (EN 399);
* per le persone che svolgono attività sportive o ricreative, per le quali è obbligatorio indossare permanentemente una cintura di salvataggio, oltre ai modelli di cui alla lettera a), è consentito anche il modello 50 (EN 393). Considerato che le caratteristiche di impiego delle unità da diporto comportano rotazioni continue di ospiti di taglie diverse e che il ristretto numero delle persone trasportabili rende impossibile un'accettabile dotazione di cinture di salvataggio a percentuali di taglie, sono consentite anche cinture del tipo a stola purché non inferiori a 100 N per gli adulti e non superiore a 60 N per i bambini e i ragazzi. Per i modelli gonfiabili di cinture di salvataggio e di aiuti al galleggiamento non sono ammessi sistemi di gonfiaggio manuali e/o orale. Le cinture di salvataggio CE devono essere provviste di strisce retroriflettenti.

SALVAGENTE ANULARE CON CIMA GALLEGGIANTE

I salvagenti “a ferro di cavallo” sono da sempre considerati equivalenti a quelli anulari purché, oltre alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti per questi ultimi, abbiano le estremità dell’apertura provviste del prescritto dispositivo di aggancio manuale. Il D.M. 29 settembre 1999, n. 385, ha conglobato i due tipi di salvagente e sostanzialmente ripreso il concetto di equivalenza all’art. 1, comma 1, lettera d). Lo stesso D.M., inoltre, nelle norme transitorie (art. 6, comma 2) consente “fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione per cattivo stato di conservazione” sia i salvagenti anulari, che quelli a ferro di cavallo. Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche ed i requisiti dei
salvagente sia anulari che a ferro di cavallo, quali mezzi individuali di salvataggio, da utilizzare
esclusivamente sulle unita' da diporto. (GU n. 257 del 2-11-1999) note: Entrata in vigore del decreto: 17-11-1999

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 23, comma 1, lettera a), del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, emanato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232; Ritenuta la necessita' di stabilire le caratteristiche tecniche ed i requisiti dei salvagente sia anulari che a ferro di cavallo, quali mezzi individuali di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unita' da diporto; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'attuazione della direttiva 83/189/CEE, modificata con le direttive 88/182/CEE e 94/10/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 4828 del 27 settembre 1999; adotta il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni


1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "Amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione; b) "unita' da diporto": ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto; c) "salvagente anulare": un mezzo di salvataggio a ciambella a galleggiabilita' ottenuta con materiali a galleggiabilita' intrinseca che non necessita di alcun intervento, destinato a fornire all'utilizzatore una determinata galleggiabilita'; d) "salvagente a ferro di cavallo": un mezzo di salvataggio avente le estremita' libere del cavetto a festoni, in corrispondenza dell'apertura, provviste di dispositivo di aggancio manuale e con caratteristiche di galleggiabilita' di cui alla lettera c) del presente articolo. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 23, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, e' il seguente:
"1. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, da emanare ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabiliti:
a) le caratteristiche, i requisiti e la durata di validita' dei mezzi di salvataggio e dei segnali di soccorso".
- Il testo della legge 21 giugno 1986, n. 317, recante:
"Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
- Il testo della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 109 del 26 aprile 1983.
- Il testo della direttiva 88/182/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 81 del 26 marzo 1988.
- Il testo della direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 100 del 19 aprile 1994.
- Il comma 3, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto Ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2.
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai seguenti mezzi individuali di salvataggio, e relativi accessori, destinati esclusivamente alle unita' da diporto:
a) salvagente anulari e salvagente a ferro di cavallo;
b) luci ad accensione automatica dei salvagente.
Art. 3.
R e q u i s i t i

1. I materiali di cui all'articolo 2, devono essere conformi al prototipo approvato dall'amministrazione.
2. Possono essere utilizzati a bordo delle unita' da diporto anche mezzi di salvataggio di tipo approvato per il diporto dall'amministrazione di uno degli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo.
Art. 4.
Caratteristiche

1. Ogni salvagente, deve:
a) essere costruito con tecniche e materiali idonei;
b) non essere danneggiato, nella sistemazione a bordo, da oscillazioni di temperature comprese fra -30(gradi)C e + 65(gradi) C;
c) se durante l'impiego viene immerso in mare, funzionare in acqua a temperature fra -1(grado) C e + 30(gradi) C;
d) essere resistente alla decomposizione e alla corrosione e non essere impropriamente attaccato dall'acqua di mare ne' dagli oli combustibili e dai funghi;
e) resistere al deterioramento causato dall'esposizione ai raggi solari;
f) essere di colore molto visibile per agevolare la localizzazione;
g) essere capace di operare in modo soddisfacente in acqua;
h) avere dimensioni esterne non superiori agli 800 millimetri e interne non inferiori ai 340 millimetri;
i) essere costruito con materiale per sua natura galleggiante con esclusione del giunco, avanzi o ritagli di sughero, sughero granulato, qualsiasi altro materiale granulato sciolto o formato di compartimenti di aria che richiedano il gonfiaggio;
l) essere in grado di sostenere una massa di ferro di 14,5 chilogrammi immerso in acqua dolce per la durata di 24 ore;
m) non seguitare a bruciare o a fondere dopo un'esposizione totale alla fiamma della durata di 2 secondi;
n) essere costruito in modo da resistere a una caduta in acqua da un'altezza di 10 m senza menomare la propria funzionalita' di impiego ne' quella dei componenti ad esso collegati;
o) avere un peso non minore di 2,5 chilogrammi; p) essere dotato di sagola di appiglio avente diametro non minore di 9,5 mm e lunghezza non minore di 4 volte il diametro esterno del salvagente stesso; tale sagola deve essere fissata in 4 punti equidistanti intorno alla circonferenza esterna del galleggiante, cosi' da formare 4 festoni uguali;
q) essere dotato di quattro strisce retroriflettenti larghe 5 centimetri, sistemate in quattro punti diametralmente opposti attorno al toro costituente il salvagente. 2. Le luci ad accensione automatica, di cui alla lettera b) dell'articolo 2, devono:
a) essere in grado di restare accese in acqua;
b) essere in grado di illuminare con luce continua, di intensita' luminosa non inferiore a due candele, tutte le direzioni dell'emisfero superiore, oppure di lampeggiare, con lampi intermittenti, ad una frequenza di almeno 50 lampi al minuto, con intensita' luminosa di pari efficienza;
c) essere dotati di una fonte di energia elettrica in grado di soddisfare per un periodo di almeno 2 ore le disposizioni di cui alla lettera b);
d) essere in grado di resistere alla prova di caduta di cui alla
lettera n) del comma 1.
3. Le cime galleggianti dei salvagente prescritte dalle lettere b) e c) del comma 2, dell'articolo 20 del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, devono:
a) essere non attorcigliabili; b) avere un diametro non minore di 8 millimetri;
c) resistere a un carico di rottura non minore di 4 KN;
d) avere una lunghezza non minore di 30 metri. Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 20, comma 2, lettera b) e lettera c) del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, e' il seguente:
"2. Mezzi individuali di salvataggio:
a) (Omissis).
b) le imbarcazioni devono essere dotate di un salvagente munito di una cima lunga 30 m, e di una boetta luminosa, ad attivazione automatica, collegata;
c) le navi devono essere dotate di due salvagenti, uno per lato, muniti di una cima lunga 30 m e di una boetta luminosa, ad attivazione automatica, collegata".
Art. 5.
Marcatura

1. Ogni salvagente e ogni relativa luce ad accensione automatica devono essere marcati in modo indelebile e leggibile con:
a) nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore;
b) nome o sigla del modello;
c) data di fabbricazione;
d) estremi dell'atto di approvazione del prototipo con
dichiarazione di conformita' al medesimo.
Art. 6.
Norme transitorie

1. I salvagente e le luci ad accensione automatica di tipo approvato dall'amministrazione italiana e da quella di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di uno Stato firmatario dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in conformita' alla convenzione internazionale SOLAS '74, e successivi emendamenti, e marcate con data di produzione e collaudo anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere utilizzati a bordo delle unita' da diporto fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione.
2. I salvagente conformi ai decreti ministeriali 20 aprile 1978 e 3 dicembre 1981, possono continuare ad essere utilizzati a bordo delle unita' da diporto fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione, per cattivo stato di conservazione.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai salvagente dotati almeno di luci ad accensione automatica e di strisce retroriflettenti.
Note all'art. 6:
- La Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS '74, e' stata resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante "Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1 novembre 1974, e sua esecuzione" ed il testo e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190.
- Il testo del decreto ministeriale 20 aprile 1978 recante: "Caratteristiche dei salvagente anulari per unita' da diporto" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1978, n. 133.
- Il testo del decreto ministeriale 3 dicembre 1981,
recante: "Salvagente a ferro di cavallo, da utilizzare esclusivamente sulle navi, imbarcazioni e natanti da diporto" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1982, n. 39.
Art. 7.
Norme finali

1. Sono abrogati i decreti ministeriali 20 aprile 1978 e 3 dicembre 1981, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, n. 133 del 16 maggio 1978 e n. 39 del 10 febbraio 1982. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 settembre 1999
Il Ministro: Treu
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 356

ESTINTORI

Gli estintori utilizzati a bordo delle unità da diporto devono essere di tipo omologato. Non è richiesta la visita periodica. L'estintore comunque deve essere conservato in buono stato di manutenzione e, se è presente l'indicatore, deve trovarsi nella posizione di carico (zona verde). Estintori per natanti e imbarcazioni abilitate a navigare entro le 6 miglia
Con motore di potenza inferiore o uguale a 25 hp: 1 estintore da13B
Con motore di potenza fra i 25 e i 200 hp: 1 estintore da 21B
Con motore con potenza superiore ai 200 hp: 1 estintore 34B

ESTINTORI PER IMBARCAZIONI ABILITATE A NAVIGARE FINO ALLE 12 MIGLIA/SENZA LIMITI DALLA COSTA E PER NAVI DA DIPORTO

Con potenza dell'apparato motore inferiore a 25 hp:
1 estintore da 13B in plancia o posto guida;
1 estintore da 13B in prossimità; dell'apparato motore;
1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.
Con potenza dell'apparato motore da 25 a 100 hp:
1 estintore da 13B in plancia o posto guida;
1 estintore da 21B in prossimità; dell'apparato motore;
1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.
Con potenza dell'apparato motore da 100 a 200 hp:
1 estintore da 13B in plancia o posto guida;
2 estintor1 da 13B in prossimità; dell'apparato motore;
1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.
Con potenza dell'apparato motore dai 200 ai 400 hp:
1 estintore da 13B in plancia o posto guida;
1 estintore da 21B e 1 da 13B in prossimità; dell'apparato motore;
1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.
Con potenza dell'apparato motore dai 400 ai 500 hp:
1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 1 estintore da 34B e 1 da 21B in prossimità; dell'apparato motore;
1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.
Con potenza superiore ai 500 hp:
1 estintore da 13B in plancia o posto guida;
2 estintori da 34B in prossimità; dell'apparato motore;
1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.

Specifiche
Nell'estintore la classe alfabetica (A, B, C, D) indica la classe di fuoco che lo strumento è; idoneo a spegnere; per esempio la lettera "B" indica fuochi derivanti da liquidi infiammabili, come benzine, olii, nafta, kerosene etc. Il numero che precede la lettera, invece, indica la capacità; estinguente dell'estintore. Sulle unità; da diporto possono essere sistemati anche estintori omologati per le classi di fuoco A o C purchè omologati anche per la classe di fuoco B.

CASSETTA DEI MEDICINALI

La cassetta dei medicinali è obbligatoria a bordo delle imbarcazioni abilitate a navigare "entro 50 miglia" e "senza alcun limite" dalla costa. Il contenitore deve essere di materiale rigido, galleggiante e a chiusura stagna. Ecco il minimo dei medicinali che devono essere tenuti a bordo. 1 flacone di disinfettante per uso esterno a base di ammonio quaternario da 250 cc;
1 flacone in vetro scuro di ammoniaca;
5 confezioni di bende in varie misure;
1 confezione di cerotto adesivo;
1 confezione di cerotti medicati;
1 pacco da 250 grammi di cotone idrofilo;
1 forbice comune;
1 confezione di garza idrofila compressa, in varie misure;
1 confezione di garza vaselinata compressa, in varie misure;
1 laccio emostatico;
1 confezione di stecche per fratture;

FANALI REGOLAMENTARI

Le unità a motore di lunghezza inferiore ai 12 m possono mostrare un fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte e i fanali laterali;
le unità a motore inferiori ai 7 m e con velocità non superiore ai 7 nodi possono mostrare un fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte;
le unità a vela o a remi inferiori ai 7m possono avere a bordo una torcia elettrica, o un fanale a luce bianca da mostrare in tempo utile per prevenire l'abbordaggio.

Fanale di poppa o coronamento (Stern light) -
Il fanale bianco posto in vicinanza della poppa e fissato in modo tale da essere visto per un arco di 135° (67°.5 dall'asse longitudinale di simmetria verso dritta e verso sinistra);
Fanale di testa d'albero (Masthead light) -
Il fanale a luce bianca, disposto al di sopra dello scafo in modo che possa mostrare la sua luce ininterrottamente su un arco di orizzonte ampio 225° (112°.5 a partire dalla prua verso dritta e verso sinistra);
Fanali laterali (Side light)-
I fanali rosso e verde sistemati rispettivamente a sinistra e a dritta, ciascuno dei quali mostra una luce ininterrotta su un arco di orizzonte di 112°.5 (il fanale rosso a sinistra a partire dalla prua fino a 22°.5 a poppavia del traverso; il fanale verde a dritta a partire dalla prua fino a 22°.5 a poppavia del traverso).
I fanali suddetti, di diverso colore e mostrati in varie combinazioni distinguono i vari tipi di navi e la situazione in cui si trovano, permettendo in tal modo di riconoscerle anche al buio e comportarsi di conseguenza ai fini di evitare collisioni in mare (vedi Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare)
Fanale visibile per tutto l'orizzonte (All-round light)-
Il fanale capace di mostrare la sua luce su un arco di orizzonte di 360°;

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