Dotazioni di Sicurezza
REQUISITI DEI MEZZI DI SALVATAGGIO E DELLE DOTAZIONI DI SICUREZZA | ZATTERE
| GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO |
SALVAGENTE ANULARE
CON CIMA GALLEGGIANTE |ESTINTORI | CASSETTA DEI MEDICINALI | FANALI REGOLAMENTARI
REQUISITI DEI MEZZI DI SALVATAGGIO E DELLE DOTAZIONI DI SICUREZZA
I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza
devono rispondere ai requisiti previsti dalle seguenti disposizioni:
1. zattere di salvataggio:conformi al D.M. 12.8.2002
n. 219. Nota: devono essere sottoposte a revisione ogni 2 anni presso
stazioni autorizzate dal fabbricante.
2. apparecchi galleggianti (gonfiabili): conformi al
D.M. 29.9.1999 n. 412; Nota: devono essere controllate ogni 4 anni presso
stazioni di revisione del fabbricante o dallo stesso autorizzate.
3. salvagenti anulari o a ferro di cavallo: conformi
al D.M. 29.9.1999, n. 385;
4. cinture di salvataggio: conformi al D.M. 10 maggio
1996 (quelle che riportano il marchio CE);
5. riflettori radar: conformi al D.M. 29.9.1999, n.
386;
6. segnali di soccorso: conformi al D.M. 29.9.1999,
n. 387 (per i razzi, i fuochi a mano e i segnali fumogeni la validità
è di 4 anni dalla data di fabbricazione);
7. bussole magnetiche: conformi al D.M. 29.9.1999,
n. 388 (per le tabelle di deviazione vedi sezione certificato di sicurezza
e nota relativa alla navigazione entro 12 miglia).
Secondo le previsioni del regolamento di sicurezza sulla navigazione
da diporto, sono riconosciuti inoltre validi i mezzi di salvataggio
(individuali e collettivi) e le dotazioni di sicurezza previsti dalla
normativa dell’Unione Europea e dalle Convenzioni internazionali.
Pertanto le cinture di salvataggio e gli altri mezzi e attrezzature
di sicurezza stabiliti dalla “Convenzione Solas 74 come emendata”
per le navi commerciali, possono essere impiegati a bordo anche delle
unità da diporto. I mezzi e le attrezzature di sicurezza, fatta
eccezione delle nuove zattere di salvataggio, sulle quali è indicato
il “nome o numero identificativo dell’unità”
possono ruotare da un mezzo nautico all’altro poiché non
esiste alcuna norma che preveda la marcatura delle stesse con riferimento
all’unità.
Sono altresì ritenuti validi i mezzi di salvataggio e le dotazioni
di sicurezza previsti dalle precedenti disposizioni, esistenti a bordo
alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (avvenuto il 1°
gennaio 2000) e la loro sostituzione è obbligatoria solo in caso
di deterioramento, cattivo funzionamento o per scadenza nella validità
e ove previsto l'obbligo di provvedere alla revisione periodica.
ZATTERE
Dal 18 ottobre 2002 una nuova normativa disciplina le zattere di salvataggio
da utilizzare a bordo delle unità da diporto. Le nuove norme
adottano, per quanto riguarda i criteri di costruzione, gli standard
internazionali più severi, quelli Iso 9650. Le nuove zattere
sono più sicure e resistenti di quelle precedenti e con dotazioni
di sicurezza più complete. Per contro sono più pesanti,
ingombranti e costose. La nuova legge ha cambiato anche le scadenze
delle revisioni e imposto una sorta di richiamo generale per tutte le
zattere prodotte fino a ora. Riassumiamo le novità a riguardo.
Quale zattera utilizzare – A bordo delle unità
da diporto si può continuare a utilizzare sia il vecchio tipo
di zattera di salvataggio (quella conforme al DM 2-12-1977), che quella
nuova conforme alle norme Iso 9650. La legge consente di utilizzare
anche zattere “di tipo approvato o riconosciute idonee per il
diporto e per gli stessi tipi di navigazione dall'Amministrazione di
uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo Spazio
Economico Europeo”. Una norma attualmente inapplicabile perché
la legge italiana prevede per questi prodotti un livello di sicurezza
superiore a quello di ogni altro paese.
Zattere nuovo tipo – Le nuove zattere devono
essere conformi agli standard internazionali Iso 9650 e riportare gli
estremi del nuovo decreto ministeriale (DM 12/8/2002, n. 219). Devono
avere in dotazione un “manuale del proprietario” e un “libretto
d’uso” contenenti tra l’altro informazioni per il
trasporto e lo stivaggio dell’apparecchio, le istruzioni per il
suo corretto impiego e consigli per la sopravvivenza a bordo.
Zattere vecchio tipo – Dal 18 gennaio 2003 è
stata vietata la produzione del vecchio tipo di zattera, quella conforme
al DM 2-12-1977. Tuttavia i produttori sono stati autorizzati allo smaltimento
delle scorte (quindi alla vendita) fino al 18 ottobre 2003. Entro questa
data si possono legittimamente acquistare e portare a bordo. Attenzione,
però, perché ogni zattera “vecchio tipo” che
viene venduta in questo periodo, per essere in regola deve essere corredata
da una particolare dichiarazione (“di consistenza”) del
costruttore.
Revisioni – Per tutte le zattere (vecchie e
nuove) la revisione deve avvenire ogni due anni. Ogni sei anni è
prevista una visita “speciale”, più completa, alla
zattera e ogni cinque anni una prova idraulica della bombola di gonfiaggio.
Quest’ultimo test può anche essere abbinato a una visita
di revisione. I controlli vanno eseguiti presso le stazioni autorizzate
dal fabbricante e vi può assistere il proprietario o un suo rappresentante.
Verifica speciale - Tutte le zattere conformi alla
vecchia normativa (DM 2-12-1977) devono superare una verifica “speciale”
da effettuare entro il 18 ottobre del 2004. Durante questa visita il
fabbricante effettuerà prove sui tessuti, sulla tenuta della
pressione, sulla capacità impermeabilizzante, saranno controllati
gli accessori, etc. A praticare e giudicare l’esito finale di
questi esami saranno le stesse stazioni di revisione, che decideranno
se convalidare o scartare il prodotto.
Quando imbarcarla – Rimane invariato l’obbligo
di avere la zattera di salvataggio per le navigazioni oltre le 12 miglia
dalla costa.
GIUBBOTTI
DI SALVATAGGIO
Com'è noto, dal 1° gennaio '96, tutte le cinture di salvataggio
con la dicitura "Tipo conforme al D.M. 2.l2.1977" sono state
dichiarate non valide. Con Decreto del Ministero dei Trasporti e della
Navigazione 10 maggio '96 (pubblicato sulla G.U. n.109 dell'11.5.96),
sono utilizzabili come dotazioni di bordo soltanto:
* le cinture di "tipo approvato" dal Ministero
dei Trasporti e della Navigazione (ovvero da uno degli Stati membri
della C.E.E., conformi alla Convenzione di Londra 1974, non emendata
e come emendata dalla SOLAS 74/83);
* le cinture di salvataggio e gli aiuti al galleggiamento
con marcatura CE.
Queste ultime devono essere del tipo a giubbotto o a stola, adatte
alla taglia dell'utilizzatore. In particolare:
* sono consentiti a bordo giubbotti CE nei tre modelli 100 (EN 395),
150 (EN 396), 275 (EN 399);
* per le persone che svolgono attività sportive o ricreative,
per le quali è obbligatorio indossare permanentemente una cintura
di salvataggio, oltre ai modelli di cui alla lettera a), è consentito
anche il modello 50 (EN 393).
Considerato che le caratteristiche di impiego delle unità da
diporto comportano rotazioni continue di ospiti di taglie diverse e
che il ristretto numero delle persone trasportabili rende impossibile
un'accettabile dotazione di cinture di salvataggio a percentuali di
taglie, sono consentite anche cinture del tipo a stola purché
non inferiori a 100 N per gli adulti e non superiore a 60 N per i bambini
e i ragazzi. Per i modelli gonfiabili di cinture di salvataggio e di
aiuti al galleggiamento non sono ammessi sistemi di gonfiaggio manuali
e/o orale. Le cinture di salvataggio CE devono essere provviste di strisce
retroriflettenti.
SALVAGENTE ANULARE CON CIMA GALLEGGIANTE
I salvagenti “a ferro di cavallo” sono da sempre considerati
equivalenti a quelli anulari purché, oltre alle caratteristiche
e ai requisiti stabiliti per questi ultimi, abbiano le estremità
dell’apertura provviste del prescritto dispositivo di aggancio
manuale. Il D.M. 29 settembre 1999, n. 385, ha conglobato i due tipi
di salvagente e sostanzialmente ripreso il concetto di equivalenza all’art.
1, comma 1, lettera d). Lo stesso D.M., inoltre, nelle norme transitorie
(art. 6, comma 2) consente “fino a quando non si renda necessaria
la loro sostituzione per cattivo stato di conservazione” sia i
salvagenti anulari, che quelli a ferro di cavallo.
Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche
tecniche ed i requisiti dei
salvagente sia anulari che a ferro di cavallo, quali mezzi individuali
di salvataggio, da utilizzare
esclusivamente sulle unita' da diporto. (GU n. 257 del 2-11-1999)
note: Entrata in vigore del decreto: 17-11-1999
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'articolo 23, comma 1, lettera a), del regolamento di
sicurezza per la navigazione da diporto, emanato con decreto
ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232;
Ritenuta la necessita' di stabilire le caratteristiche tecniche ed
i requisiti dei salvagente sia anulari che a ferro di cavallo, quali
mezzi individuali di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle
unita' da diporto;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'attuazione della
direttiva 83/189/CEE, modificata con le direttive 88/182/CEE e
94/10/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 17 aprile 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 4828 del 27 settembre 1999;
adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "Amministrazione": il Ministero dei trasporti e della
navigazione;
b) "unita' da diporto": ogni costruzione destinata alla navigazione
da diporto;
c) "salvagente anulare": un mezzo di salvataggio a ciambella
a galleggiabilita' ottenuta con materiali a galleggiabilita' intrinseca
che non necessita di alcun intervento, destinato a fornire
all'utilizzatore una determinata galleggiabilita';
d) "salvagente a ferro di cavallo": un mezzo di salvataggio
avente
le estremita' libere del cavetto a festoni, in corrispondenza
dell'apertura, provviste di dispositivo di aggancio manuale e con
caratteristiche di galleggiabilita' di cui alla lettera c) del
presente articolo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 23, comma 1, lettera a),
del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, e' il
seguente:
"1. Con decreto del Ministero dei trasporti e della
navigazione, da emanare ai sensi dell'art. 17, terzo
comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabiliti:
a) le caratteristiche, i requisiti e la durata di
validita' dei mezzi di salvataggio e dei segnali di
soccorso".
- Il testo della legge 21 giugno 1986, n. 317, recante:
"Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla
procedura d'informazione nel settore delle norme e
delle regolamentazioni tecniche" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
- Il testo della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del
28 marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. L 109 del 26 aprile 1983.
- Il testo della direttiva 88/182/CEE del Consiglio del
22 marzo 1988 che modifica la direttiva 83/189/CEE che
prevede una procedura d'informazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 81
del 26 marzo 1988.
- Il testo della direttiva 94/10/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 recante
seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE
che prevede una procedura d'informazione nel settore
delle norme e delle regolamentazioni tecniche e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. L 100 del 19 aprile 1994.
- Il comma 3, dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede
che con decreto Ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o
di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del
Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il
comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli
anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di
"regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio
di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della
Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai seguenti mezzi individuali
di salvataggio, e relativi accessori, destinati esclusivamente alle
unita' da diporto:
a) salvagente anulari e salvagente a ferro di cavallo;
b) luci ad accensione automatica dei salvagente.
Art. 3.
R e q u i s i t i
1. I materiali di cui all'articolo 2, devono essere conformi al
prototipo approvato dall'amministrazione.
2. Possono essere utilizzati a bordo delle unita' da diporto anche
mezzi di salvataggio di tipo approvato per il diporto
dall'amministrazione di uno degli Stati membri dell'Unione europea e
dello Spazio economico europeo.
Art. 4.
Caratteristiche
1. Ogni salvagente, deve:
a) essere costruito con tecniche e materiali idonei;
b) non essere danneggiato, nella sistemazione a bordo, da
oscillazioni di temperature comprese fra -30(gradi)C e + 65(gradi) C;
c) se durante l'impiego viene immerso in mare, funzionare in acqua
a temperature fra -1(grado) C e + 30(gradi) C;
d) essere resistente alla decomposizione e alla corrosione e non
essere impropriamente attaccato dall'acqua di mare ne' dagli oli
combustibili e dai funghi;
e) resistere al deterioramento causato dall'esposizione ai raggi
solari;
f) essere di colore molto visibile per agevolare la localizzazione;
g) essere capace di operare in modo soddisfacente in acqua;
h) avere dimensioni esterne non superiori agli 800 millimetri e
interne non inferiori ai 340 millimetri;
i) essere costruito con materiale per sua natura galleggiante con
esclusione del giunco, avanzi o ritagli di sughero, sughero
granulato, qualsiasi altro materiale granulato sciolto o formato di
compartimenti di aria che richiedano il gonfiaggio;
l) essere in grado di sostenere una massa di ferro di 14,5
chilogrammi immerso in acqua dolce per la durata di 24 ore;
m) non seguitare a bruciare o a fondere dopo un'esposizione totale
alla fiamma della durata di 2 secondi;
n) essere costruito in modo da resistere a una caduta in acqua da
un'altezza di 10 m senza menomare la propria funzionalita' di impiego
ne' quella dei componenti ad esso collegati;
o) avere un peso non minore di 2,5 chilogrammi;
p) essere dotato di sagola di appiglio avente diametro non minore
di 9,5 mm e lunghezza non minore di 4 volte il diametro esterno del
salvagente stesso; tale sagola deve essere fissata in 4 punti
equidistanti intorno alla circonferenza esterna del galleggiante,
cosi' da formare 4 festoni uguali;
q) essere dotato di quattro strisce retroriflettenti larghe 5
centimetri, sistemate in quattro punti diametralmente opposti attorno
al toro costituente il salvagente.
2. Le luci ad accensione automatica, di cui alla lettera b)
dell'articolo 2, devono:
a) essere in grado di restare accese in acqua;
b) essere in grado di illuminare con luce continua, di intensita'
luminosa non inferiore a due candele, tutte le direzioni
dell'emisfero superiore, oppure di lampeggiare, con lampi
intermittenti, ad una frequenza di almeno 50 lampi al minuto, con
intensita' luminosa di pari efficienza;
c) essere dotati di una fonte di energia elettrica in grado di
soddisfare per un periodo di almeno 2 ore le disposizioni di cui alla
lettera b);
d) essere in grado di resistere alla prova di caduta di cui alla
lettera n) del comma 1.
3. Le cime galleggianti dei salvagente prescritte dalle lettere b)
e c) del comma 2, dell'articolo 20 del decreto ministeriale 21
gennaio 1994, n. 232, devono:
a) essere non attorcigliabili;
b) avere un diametro non minore di 8 millimetri;
c) resistere a un carico di rottura non minore di 4 KN;
d) avere una lunghezza non minore di 30 metri.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 20, comma 2, lettera b) e
lettera c) del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n.
232, e' il seguente:
"2. Mezzi individuali di salvataggio:
a) (Omissis).
b) le imbarcazioni devono essere dotate di un salvagente
munito di una cima lunga 30 m, e di una boetta
luminosa, ad attivazione automatica, collegata;
c) le navi devono essere dotate di due salvagenti, uno
per lato, muniti di una cima lunga 30 m e di una
boetta luminosa, ad attivazione automatica, collegata".
Art. 5.
Marcatura
1. Ogni salvagente e ogni relativa luce ad accensione automatica
devono essere marcati in modo indelebile e leggibile con:
a) nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore;
b) nome o sigla del modello;
c) data di fabbricazione;
d) estremi dell'atto di approvazione del prototipo con
dichiarazione di conformita' al medesimo.
Art. 6.
Norme transitorie
1. I salvagente e le luci ad accensione automatica di tipo
approvato dall'amministrazione italiana e da quella di uno degli
Stati membri dell'Unione europea o di uno Stato firmatario
dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in conformita' alla
convenzione internazionale SOLAS '74, e successivi emendamenti, e
marcate con data di produzione e collaudo anteriore all'entrata in
vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere
utilizzati a bordo delle unita' da diporto fino a quando non si renda
necessaria la loro sostituzione.
2. I salvagente conformi ai decreti ministeriali 20 aprile 1978 e 3
dicembre 1981, possono continuare ad essere utilizzati a bordo delle
unita' da diporto fino a quando non si renda necessaria la loro
sostituzione, per cattivo stato di conservazione.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai salvagente
dotati almeno di luci ad accensione automatica e di strisce
retroriflettenti.
Note all'art. 6:
- La Convenzione internazionale per la salvaguardia
della vita umana in mare SOLAS '74, e' stata resa
esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313,
recante "Adesione alla convenzione internazionale del
1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con
allegato, aperta alla firma a Londra il 1 novembre 1974,
e sua esecuzione" ed il testo e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190.
- Il testo del decreto ministeriale 20 aprile 1978
recante: "Caratteristiche dei salvagente anulari per
unita' da diporto" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 maggio 1978, n. 133.
- Il testo del decreto ministeriale 3 dicembre 1981,
recante: "Salvagente a ferro di cavallo, da utilizzare
esclusivamente sulle navi, imbarcazioni e natanti da
diporto" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio
1982, n. 39.
Art. 7.
Norme finali
1. Sono abrogati i decreti ministeriali 20 aprile 1978 e 3 dicembre
1981, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, n. 133
del 16 maggio 1978 e n. 39 del 10 febbraio 1982.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 29 settembre 1999
Il Ministro: Treu
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 356
ESTINTORI
Gli estintori utilizzati a bordo delle unità da diporto devono
essere di tipo omologato. Non è richiesta la visita periodica.
L'estintore comunque deve essere conservato in buono stato di manutenzione
e, se è presente l'indicatore, deve trovarsi nella posizione
di carico (zona verde).
Estintori per natanti e imbarcazioni abilitate a navigare entro le
6 miglia
Con motore di potenza inferiore o uguale a 25 hp: 1 estintore da13B
Con motore di potenza fra i 25 e i 200 hp: 1 estintore da 21B
Con motore con potenza superiore ai 200 hp: 1 estintore 34B
ESTINTORI PER IMBARCAZIONI ABILITATE
A NAVIGARE FINO ALLE 12 MIGLIA/SENZA LIMITI DALLA COSTA E PER NAVI DA
DIPORTO
Con potenza dell'apparato motore inferiore
a 25 hp:
1 estintore da 13B in plancia o posto guida;
1 estintore da 13B in prossimità; dell'apparato motore;
1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali
tra loro adiacenti.
Con potenza dell'apparato
motore da 25 a 100 hp:
1 estintore da 13B in plancia o posto guida;
1 estintore da 21B in prossimità; dell'apparato motore;
1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali
tra loro adiacenti.
Con potenza dell'apparato motore da 100
a 200 hp:
1 estintore da 13B in plancia o posto
guida;
2 estintor1 da 13B in prossimità; dell'apparato motore;
1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali
tra loro adiacenti.
Con potenza dell'apparato motore dai 200
ai 400 hp:
1 estintore da 13B in plancia o posto guida;
1 estintore da 21B e 1 da 13B in prossimità; dell'apparato motore;
1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali
tra loro adiacenti.
Con potenza dell'apparato motore dai 400
ai 500 hp:
1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 1 estintore da 34B e 1
da 21B in prossimità; dell'apparato motore;
1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali
tra loro adiacenti.
Con potenza superiore ai 500 hp:
1 estintore da 13B in plancia o posto guida;
2 estintori da 34B in prossimità; dell'apparato motore;
1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali
tra loro adiacenti.
Specifiche
Nell'estintore la classe alfabetica (A, B, C, D) indica la classe di
fuoco che lo strumento è; idoneo a spegnere; per esempio la lettera
"B" indica fuochi derivanti da liquidi infiammabili, come
benzine, olii, nafta, kerosene etc. Il numero che precede la lettera,
invece, indica la capacità; estinguente dell'estintore. Sulle
unità; da diporto possono essere sistemati anche estintori omologati
per le classi di fuoco A o C purchè omologati anche per la classe
di fuoco B.
CASSETTA
DEI MEDICINALI
La cassetta dei medicinali è obbligatoria a bordo delle imbarcazioni
abilitate a navigare "entro 50 miglia" e "senza alcun
limite" dalla costa. Il contenitore deve essere di materiale rigido,
galleggiante e a chiusura stagna. Ecco il minimo dei medicinali che
devono essere tenuti a bordo.
1 flacone di disinfettante per uso esterno a base di ammonio quaternario
da 250 cc;
1 flacone in vetro scuro di ammoniaca;
5 confezioni di bende in varie misure;
1 confezione di cerotto adesivo;
1 confezione di cerotti medicati;
1 pacco da 250 grammi di cotone idrofilo;
1 forbice comune;
1 confezione di garza idrofila compressa, in varie misure;
1 confezione di garza vaselinata compressa, in varie misure;
1 laccio emostatico;
1 confezione di stecche per fratture;
FANALI
REGOLAMENTARI
Le unità a motore di lunghezza inferiore ai 12 m possono mostrare
un fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte e i fanali laterali;
le unità a motore inferiori ai 7 m e con velocità non
superiore ai 7 nodi possono mostrare un fanale bianco visibile per tutto
l'orizzonte;
le unità a vela o a remi inferiori ai 7m possono avere a bordo
una torcia elettrica, o un fanale a luce bianca da mostrare in tempo
utile per prevenire l'abbordaggio.
Fanale di poppa o coronamento (Stern light)
-
Il fanale bianco posto in vicinanza della poppa e fissato in modo
tale da essere visto per un arco di 135° (67°.5 dall'asse longitudinale
di simmetria verso dritta e verso sinistra);
Fanale di testa d'albero (Masthead light) -
Il fanale
a luce bianca, disposto al di sopra dello scafo in modo che possa mostrare
la sua luce ininterrottamente su un arco di orizzonte ampio 225°
(112°.5 a partire dalla prua verso dritta e verso sinistra);
Fanali laterali (Side light)-
I fanali rosso e verde
sistemati rispettivamente a sinistra e a dritta, ciascuno dei quali
mostra una luce ininterrotta su un arco di orizzonte di 112°.5 (il
fanale rosso a sinistra a partire dalla prua fino a 22°.5 a poppavia
del traverso; il fanale verde a dritta a partire dalla prua fino a 22°.5
a poppavia del traverso).
I fanali suddetti, di diverso colore e mostrati in varie combinazioni
distinguono i vari tipi di navi e la situazione in cui si trovano, permettendo
in tal modo di riconoscerle anche al buio e comportarsi di conseguenza
ai fini di evitare collisioni in mare (vedi Regolamento internazionale
per prevenire gli abbordi in mare)
Fanale visibile per tutto l'orizzonte (All-round light)-
Il fanale capace di mostrare la sua luce su un arco di orizzonte di
360°;
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