Diritto Internazionale Marittimo
IL DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO
LIBERTA' DEI MARI E CONTROLLO
DEGLI STATI COSTIERI:
Passiamo dalla terraferma ai mari. In questa materia si sono avute
DUE CONVENZIONI:
Ginevra 1958 e la Terza Conferenza delle NU sul diritto del mare 1974-1982.
Ginevra produsse quattro convenzioni: sul mare, sull' alto mare, sulla
pesca e la conservazione delle risorse biologiche, sulla piattaforma
continentale.
Dalla seconda delle quattro è sortita la
CONVENZIONE DI MONTEGO BAY 1982.
Prima ancora dell'entrata in vigore di questa nuova convenzione, si
sostenne che le norme sulla zona economica esclusiva si fossero trasformate
in consuetudine. La nuova Convenzione le riprodurrebbe.
PER MOLTI SECOLI vigeva la LIBERTA'
DEI MARI (unico limite il rispetto della pari libertà
altrui). Furono soprattutto gli Olandesi a promuoverla abbandonando
le pretese sul DOMINIO DEI MARI.
IN CONTRAPPOSIZIONE si è sempre
manifestata la pretesa (mai vittoriosa) al CONTROLLO
DELLE ACQUE ADIACENTI.
Ma la prassi è sempre stata contraria, eccetto per la pesca e
per la repressione del il contrabbando. Col tempo cominciò L'EROSIONE
DELLA LIBERTA' DEI MARI:
- successivamente alla seconda guerra mondiale Truman sostenne la PIATTAFORMA
CONTINENTALE cioè quella parte del fondo e sottosuolo
marino che rappresenta il prolungamento della terraferma costante prima
di precipitare negli abissi.
- Negli anni '80 si parlò della ZONA ECONOMICA
ESCLUSIVA estesa fino a 200 miglia marine dalla costa e considerante
appartenente allo stato tutte le risorse ivi presenti.
- Infine il Cile, l'Argentina e il Canada hanno sostenuto negli ultimi
anni di voler tutelare la specie ittica in alto mare anche al di la
della zona economica esclusiva. Questo con la loro presenza e da qui
MARE PRESENZIALE.
IL MARE TERRITORIALE (1) E LA ZONA CONTIGUA (2):
Il MARE TERRITORIALE è quello sottoposto
alla sovranità dello stato costiero come la terraferma. L'acquisto
della sovranità è automatico. In base a Montego Bay (Art.3)
esso si estende fino ad un massimo di 12 migli marine.
Secondo una dottrina formatasi fra le due guerre, la ZONA
CONTIGUA al mare territoriale sarebbe stata recepita da Ginevra
(Art.24). Ma come stanno le cose nel diritto internazionale? Per quanto
riguarda la VIGILANZA il limite dello stato
costiero è FUNZIONALE E NON SPAZIALE.
Esso può prevenire e reprimere il contrabbando, la distanza dalla
costa ha scarso signito, conta un qualche contatto tra la nave e la
costa (trasbordo delle merci) o una particolare pericolosità
sociale.
Bisogna ricorrere alla TEORIA DELLA PRESENZA COSTRUTTIVA,
la nave che abbia contatti con la costa è come se si trovasse
negli spazi governativi dello stato.
DA QUALI PUNTI DELLA COSTA SI MISURANO LE 12 MIGLIA?
E' il problema del LIMITE INTERNO O LINEA BASE:
Montego Bay fissa il principio secondo cui la linea base per la misurazione
è data dalla bassa marea, seguendo le sinuosità della
costa. PIU' IMPORTANTE E' IL SISTEMA DELLE LINEE
RETTE: la linea base è data dalla congiunzione dei punti
spnti della costa. Nel caso di isole o scogli vicini (non devono discostarsi
in misura apprezzabile dalla direzione generale della costa) si congiungono
anche questi. Altra norma importante è quella riguardante LE
BAIE: se la distanza fra i punti naturali d' entrata della baia
non supera le 24 MIGLIA, il mare territoriale
viene misurato congiungendo i due punti; alias si traccia una linea
interna di 24 miglia. La Convenzione considera baie solo quelle la cui
superficie sia pari o maggiore ad un semicerchio avente per diametro
la linea d'entrata. Tutti questi calcoli sono importanti al fine di
determinare la pertinenza delle RISORSE NATURALI.
L'Italia ha adottato il sistema delle linee rette.
PASSANDO AI POTERI CHE SPETTANO ALLO STATO NEL MARE TERRITORIALE
sono gli stessi che esso ha sulla terraferma, ma con DUE
LIMITI:
- DIRITTO DI PASSAGGIO INOFFENSIVO Montego
Bay precisa che il passaggio deve essere "continuo e rapido"
e che non "rechi pregiudizio alla pace, al buon ordine o alla sicurezza
dello stato costiero". In caso contrario lo stato può adottare
le necessarie misure, eccezionalmente chiuderlo al traffico. Questo
vale per navi civili, militari e sottomarini con l'obbligo di navigare
in superficie.
- GIURISDIZIONE PENALE SULLE NAVI STRANIERE
non "dovrebbe" (formulazione ambigua di Montego Bay) esercitarsi
in ordine a fatti puramente interni alla nave e questo vale anche per
le navi nei porti
LA PIATTAFORMA CONTINENTALE (1) E LA ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA
(2):
Gli anni successivi alla seconda guerra mondiale segnano la corsa all'accaparramento
delle risorse naturali marine, con il conseguente controllo degli stati
oltre il mare territoriale. Furono quindi coniate queste due teorie.
La prima da Truman 1945, la seconda nell' ambito della terza Conferenza
sul diritto del mare 1973.
1) PIATTAFORMA CONTINENTALE lo stato costiero
ha, al dilà del mare territoriale, sulla piattaforma continentale
il diritto esclusivo di sfruttare le risorse. Il diritto sulla piattaforma
ha NATURA FUNZIONALE, a differenza del
diritto di sovranità sul territorio o sul mare territoriale.
Questa dottrina, facendo leva sulla conformazione geogra delle coste,
è ABBASTANZA INIQUA (es. Cile ha
molta costa, ma piccola piattaforma). Un problema importante è
quello della DELIMITAZIONE DELLA PIATTAFORMA TRA
STATI CHE SI FRONTEGGIANO (es. Adriatico che è tutta una
piattaforma). La CONVENZIONE DI GINEVRA
stabiliva il criterio dell' EQUIDISTANZA
dalle rispettive linee di base, ma esso non è imposto dal diritto
internazionale consuetudinario, quindi si può agire soltanto
mediante accordi ispirati all' equità, come aveva sancito la
ICJ nel 1969. ma che senso ha subordinare l'accordo all' equità?
Nessuno, quando è concluso è valido, equo o iniquo che
sia.
2) ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA teoria che
è venuta sovrapponendosi alla piattaforma continentale. Molti
stati sono a favore, sicché è diventata consuetudine.
Ma quali sono i poteri dello stato in questa zona di 200 miglia marine?
Esso avrebbe il controllo esclusivo su tutte le risorse economiche,
sia biologiche che minerali, del suolo, sottosuolo e acque sovrastanti.
E gli ALTRI STATI DIVERSI DA QUELLO COSTIERO?
Potranno continuare a navigare, sorvolare e posare condotte e cavi sottomarini.
Ma è difficile inquadrare la situazione degli altri stati nella
zona economica come libertà dei mari. I diritti, sia dello stato
costiero che degli altri stati hanno CARATTERE
FUNZIONALE. COSA NE E' DELLA ZONA FRA QUELLA ECONOMICA ESCLUSIVA E LA
FINE DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE, sempre che quest' ultima
superi le 200 migli marine? Secondo Montego Bay, lo stato costiero può
mantenervi la propria giurisdizione. Resta solo da chiedersi se i paesi
in sviluppo abbiano i mezzi necessari a sfruttare economicamente le
rispettive zone economiche.
IL MARE INTERNAZIONALE:
Gli spazi marini oltre la zona economica esclusiva sono chiamati da
Montego Bay ALTO MARE, oggi parliamo di
MARE INTERNAZIONALE. Questa rimane l'unica
zona in cui rivive la LIBERTA' DEI MARI
e l'eguale diritto degli stati. Il principio della libertà ha
come RISVOLTO NEGATIVO, che uno stato non
possa utilizzare gli spazi marini fino al punto di sopprimere ogni possibilità
di utilizzazione da parte degli altri. Questo vale per la specie ittica
e per le risorse minerarie (noduli di manganese), essendo tali risorse
esauribili. Una RISOLUZIONE ONU DEL 1970
li definisce "patrimonio comune dell' umanità". Dalla
citata risoluzione ha preso le mosse l'iniziativa di costituire un'
AUTORITA' INTERNAZIONALE DEI FONDI MARINI
destinata a presiedere le risorse del fondo. Gli organi principali di
questa sarebbero l' Assemblea, il Consiglio, il Segretariato e l' Impresa.
Quest' ultima partecipa direttamente allo sfruttamento secondo un SISTEMA
PARALLELO previsto da Montego Bay e inserito in un quadro di
"joint ventures". Ma lo sfruttamento dei fondi oceanici resta
comunque di difficile realizzazione.
LA NAVIGAZIONE MARITTIMA:
Premettiamo che ogni nave è sottoposta esclusivamente al potere
dello stato di cui ha la nazionalità. Un tempo si diceva che
essa fosse "territoire flottant". E' sufficiente dire che
lo STATO DELLA BANDIERA ha il diritto all'
esercizio esclusivo del potere di governo attraverso il COMANDANTE
della nave come organo dello stato. Le ECCEZIONI
a detto principio aumentano via via che la nave procede verso
le coste di un altro stato.
NELLE ACQUE INTERNAZIONALI qualsiasi stato
può catturare la NAVE PIRATA. Un'
altra eccezione (discussa) è se un POTERE
DI VISITA E DI CATTURA di navi altrui sia ammesso, in tempo di
pace, per motivi di "self defence". Pare esserci solo un caso,
quello del CONTRABBANDO DI GUERRA IN TEMPO DI
PACE, compresa la nave che si proponga di recare aiuto al contrabbandiere.
NELLA ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA di un altro
stato, alle eccezioni considerate si aggiungono quelle favorevoli allo
stato costiero. Esso può esercitare tutti i poteri connessi allo
sfruttamento delle risorse della sua zona economica. Tutto ciò
in base al limite funzionale secondo cui non sono ammesse misure coercitive
sproporzionate alle infrazioni commesse dalla nave.
NEL MARE TERRITORIALE i limiti entro i
quali lo stato costiero può esercitare il governo sono dati dal
PASSAGGIO INOFFENSIVO e dalla SOTTRAZIONE
PENALE dello stato costiero ai fatti puramente interni. Costituisce
un'eccezione anche la regola relativa al DIRITTO
DI INSEGUIMENTO: le navi da guerra o di servizi pubblici possono
inseguire una nave straniera che abbia violato le leggi del loro stato
purché l'inseguimento abbia avuto INIZIO
NELLE ACQUE interne o nel mare territoriale. L'inseguimento deve
essere CONTINUO e potranno essere esercitati
solo quei poteri ammessi nella zona in cui ha avuto inizio l'inseguimento.
L'inseguimento deve CESSARE se la nave
entra nel mare territoriale di un altri stato.
E' UNO STATO LIBERO DI CONCEDERE LA PROPRIA NAZIONALITA'
a qualsivoglia nave? Montego Bay lascia allo stato di fissare le condizioni,
ma DEVE ESISTERE UN LEGAME SOSTANZIALE
("
genuine link") con lo stato,
tipo un controllo amministrativo, tecnico e sociale. La
CONVENZIONE ONU 1986 richiede che alla
PROPRIETA' della nave partecipi un numero di cittadini dello
stato di immatricolazione, "sufficiente" per assicurare a
questo il controllo o che l' EQUIPAGGIO
sia formato da una quota "soddisfacente" di cittadini. MA
COSA SUCCEDE SE LO STATO NON RISPETTA IL GENUINE LINK? Trattasi
di BANDIERE OMBRA e gli altri stati sono
autorizzati a disconoscerla, anche se ciò non ha riscontro nella
prassi.
LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE MARINO:
Montego Bay gli dedica più di 40 articoli!!! Esiste A livello
CONSUETUDINARIO un OBBLIGO DI NON INQUINARE?
La risposta è negativa, in quanto Montego Bay sancisce un principio
non coditorio, ma tendente al progressivo sviluppo internazionale. L'accento
è posto sulla responsabilità civile di diritto interno
("chi inquina paga"). E AL LIVELLO CONVENZIONALE?
Nume sono le convenzioni, ma esse sono sempre destinate ad operare nel
diritto interno.
Un ulteriore problema è stabilire quale stato possa esercitare
il POTERE DI GOVERNO SULLE NAVI onde impedire
fenomeni di inquinamento. DAL PUNTO DI VISTA CONSUETUDINARIO,
lo stato di bandiera e lo stato costiero per prevenire e reprimere l'inquinamento.
Nella zona economica esclusiva sarà funzionalizzata alla conservazione
delle risorse naturali. A questi principi corrispondono anche le
NORME CONVENZIONALI.
C'è infine la possibilità per uno stato di INTERVENIRE
ECCEZIONALMENTE NEL MARE INTERNAZIONALE su una nave altrui per
prendere le MISURE STRETTAMENTE IDONEE
ad impedire danni al proprio litorale, derivanti da incidente già
avvenuto (diritto consuetudinario e Convenzione di Bruxelles 1969 sugli
idrocarburi).
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