La Patente Nautica

Quando è necessaria | Tipi di patente | Età minima |Bollo per la patente|Validità| Rinnovi, smarrimenti, etc. |Portatori di handicap| Sanzioni | Requisiti fisici | Programma entro le 12 miglia | Programma oltre le 12 miglia | Programma navi diporto |

Documenti da scaricare



Quando è necessaria

La patente nautica abilita al comando e alla condotta delle unità da diporto. E necessaria nei seguenti casi:
• Per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa.
• Per comandare unità a motore, a vela con motore ausiliario o motovelieri che abbiano un motore superiore a 40,8 cavalli (30 Kw) o con una cilindrata superiore a:
- 750 cc se a carburazione a due tempi;
- 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi, fuoribordo;
- 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi, entrobordo;
- 2.000 cc se diesel.
• Per condurre unità adibite allo sci nautico.
• Per condurre gli acquascooter e mezzi simili.
• Per condurre unità da diporto superiori ai 24 m (occorre la patente per navi da diporto). Avvertenze: una sentenza della magistratura ha precisato che chi governa (timona) una barca non deve necessariamente avere la patente nautica, l’importante è che a bordo ci sia una persona munita di regolare abilitazione che si assuma la responsabilità del comando e coordini le operazioni relative alla navigazione.

Tipi di patente nautica

Le patenti sono rilasciate per:
• la navigazione entro 12 miglia dalla costa;
• la navigazione senza alcun limite dalla costa.

Età minima

L’età minima per condurre unità da diporto, a secondo del tipo di mezzo, è la seguente:
• 23 anni: per condurre navi da diporto;
• 18 anni: per condurre imbarcazioni e natanti per i quali è previsto l’obbligo di patente;
• 16 anni: per condurre natanti a motore o a vela;
• 14 anni: per condurre natanti con superficie velica superiore ai 4 metri quadrati, nonché unità a remi che navigano entro un miglio dalla costa.

Bollo per la patente

Il bollo per la patente nautica è stato abolito con la legge Finanziaria del 2000 (Titolo II - Art. 11).

Validità

Le patenti hanno una validità di 10 anni dalla data del rilascio; questo periodo è ridotto a 5 anni per coloro che al momento del rilascio o del rinnovo abbiano superato il sessantesimo anno d'età. La convalida può essere presentata anche prima della scadenza, in questo caso la durata decorre dalla data di convalida.

Rinnovi, convalide, smarrimento, etc.

Per le operazioni di convalida, rinnovo, sostituzione, smarrimento e cambio di residenza da annotare sulla patente nautica, l’amministrazione ha previsto un modello unico che riporta, per ogni richiesta, le procedura da eseguire e i documenti da presentare. Per scaricare il modello unico, clicca qui.

Portatori di handicap


Non sono previste patenti nautiche speciali per soggetti portatori di handicap. Il regolamento per la patente nautica n. 431/97 in questi casi prevede che l’accertamento dei requisiti fisici o psichici sia demandato alle commissioni mediche locali, costituite in ogni Provincia presso le unità sanitarie locali. Le commissioni in relazione al tipo di handicap possono proporre termini ridotti di validità per la patente in relazione al tipo di abilitazione richiesta.

Sanzioni


La condotta di unità da diporto senza patente è stata depenalizzata. La sanzione prevista va dai 2.066 agli 8.263 euro. Condurre un’unità da diporto con la patente scaduta, invece, comporta una sanzione dai 207 ai 1.033 euro.



Requisiti fisici



Allegato A

Requisiti fisici e psichici per il conseguimento e la convalida della patente nautica.

Paragrafo 1 - malattie invalidanti

1. Le malattie e le affezioni di seguito indicate, escludono il rilascio del certificato di idoneità al comando e alla condotta di unità da diporto.


A . Affezioni cardiovascolari.

La patente nautica non deve essere rilasciata nè confermata ai soggetti colpiti da un’affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneità verrà espresso dalla commissione medica locale che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale terrà nel debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con le patenti che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto.
B. Diabete.
La patente nautica non deve essere rilasciata, nè convalidata ai soggetti diabetici colpiti da complicazioni oculari, nervose o cardiovascolari o da acidosi non compensata, di entità tale da pregiudicare la sicurezza della navigazione. A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, a seguito dell’esito di accertamenti specialistici eseguiti presso strutture pubbliche, la patente nautica può essere rilasciata o convalidata a soggetti diabetici che non siano colpiti da nessuna delle complicazioni summenzionate o con complicazioni la cui entità sia tale da non pregiudicare la sicurezza della navigazione. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto non deve essere rilasciata nè convalidata ai soggetti diabetici che abbiano bisogno di trattamento con insulina.
C. Malattie endocrine.
In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entità tale da compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche non possono essere rilasciate o convalidate salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di convalida sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale.
D. Malattie del sistema nervoso.
La patente nautica non deve essere nè rilasciata nè convalidata ai soggetti colpiti da:
a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva o disturbi miotonici;
b) malattie del sistema nervoso periferico;
c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico; A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, nei casi a), b) e c) sopracitati, a seguito dell’esito della visita specialistica presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, possono essere rilasciate o convalidate le patenti nautiche a condizione che dette malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della navigazione. In tali casi gli interessati devono mostrare di essere capaci di effettuare le manovre di comando dell’unità e di condotta dell’apparato di propulsione, per il tipo di unità per la quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni di sicurezza. La validità della patente non può essere superiore a due anni.
d) epilessia.
La concessione di patente per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, è consentita ai soggetti epilettici che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall’effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione dovrà essere verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la convalida valgono le stesse modalità. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto non deve essere rilasciata nè convalidata ai soggetti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia.
E. Malattie psichiche.
La patente nautica non deve essere rilasciata nè convalidata ai soggetti che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della navigazione, salvo i casi che la commissione medica locale potrà valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso, della consulenza specialistica presso strutture pubbliche. La commissione medica locale, terrà in quest’ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non può essere superiore a due anni.
F. Sostanze psicoattive.
La patente nautica non deve essere rilasciata o convalidata ai soggetti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope nè a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità al comando e alla condotta dell’unità a garanzia della sicurezza della navigazione. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale, la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva dell’interessato, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla convalida della patente. La commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi addizionali connessi con il rilascio e la convalida di patente per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non può essere superiore a due anni.
G. Malattie del sangue.
La patente nautica non deve essere rilasciata nè convalidata ai soggetti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di convalida sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale, la quale potrà avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche.
H. Malattie dell’apparato urogenitale.
La patente nautica non deve essere rilasciata nè convalidata ai soggetti che soffrono di insufficenza renale grave. Limitatamente ai soggetti che intendono effettuare la navigazione entro dodici miglia dalla costa la patente nautica può essere rilasciata o convalidata quando l’insufficenza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni



Paragrafo 2 - Efficienza degli arti

1. Non possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti, ai fini del comando e della condotta di unità da diporto, le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti al comando e alla condotta di quelle tipologie (vela o motore) di unità alle quali la patente abilita.
2. In caso di amputazione parziale o minorazione di un solo arto, superiore o inferiore, la relativa funzione può essere vicariata con l’adozione di adeguati mezzi protesici che assicurino, per l’arto superiore, funzioni di presa sufficiente ovvero, per l’arto inferiore, un soddisfacente funzionamento. L’efficienza della protesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a mesi tre da esibire alla commissione che procede all’accertamento.



Paragrafo 3 - Requisiti visivi


1. Per il conseguimento o la convalida della patente nautica è necessario che l’interessato possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nei segnalamenti marittimi e nelle regole per evitare gli abbordi in mare, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.
2. Per i soggetti monoculari, il visus nell’occhio residuo non può essere, senza correzione di lenti, inferiore a 7/10 e la visione notturna deve essere comprovata.
3. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall’altro, corregibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non può essere, del pari, superiore a tre diottrie.
4. Nel caso in cui la correzione si renda necesaria per un solo occhio, il grado di rifrazione della lente non potrà essere superiore a tre diottrie sia positive che negative.
5. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.
6. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, corregibile con lenti cilindriche positive o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma l’uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace.
7. L’acutezza visiva può essere raggiunta anche con l’adozione di lenti a contatto, purchè sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi.
8. Nel caso in cui la correzione avvenga esclusivamente con l’uso di lenti a contatto non si applica la disposizione di cui al comma 8 (recte 3.7).
9. Il visus raggiunto dopo l’impianto di lenti artificiali endoculari deve essere considerato in sede di esame come visus naturale. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.
10. Le patenti nautiche per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto, non devono essere rilasciate nè confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa.
11. Qualora si scopra o si sospetti l’esistenza di una malattia in atto o pregressa dell’apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte della commissione medica locale, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui esito sarà subordinato il rinnovo della patente nautica.
12. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell’apparato visivo il certificato dovrà essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potrà indicare l’opportunità che la validità della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni.



Paragrafo 4 - Requisiti uditivi

1. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti nautiche, occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri dall’orecchio che sente di meno, con valutazione della funzione uditiva senza l’uso di apparecchi correttivi.



Programma entro le 12 miglia

Programma delle abilitazioni al comando e alla condotta delle unità a motore nonché delle unità a vela con o senza motore ausiliario e motovelieri per la navigazione entro dodici miglia dalla costa



Allegato D
PROGRAMMA D’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI AL COMANDO E ALLA CONDOTTA DELLE UNITA’ A MOTORE NONCHE’ DELLE UNITA’ A VELA CON O SENZA MOTORE AUSILIARIO E MOTOVELIERI PER LA NAVIGAZIONE ENTRO DODICI MIGLIA DALLA COSTA

PROVA TEORICA

1. a) Elementi di teoria della nave, limitatamente alle strutture principali dello scafo.
Elica - Timone.
Effetti dell’elica sul timone.
b) Teoria della vela (solo per l’abilitazione alla navigazione a vela).
c) Attrezzatura e manovre delle imbarcazioni a vela (solo per l’abilitazione alla navigazione vela).
L’esame teorico sulla vela di cui alle precedenti lett. b) e c) è svolto contemporaneamente alla prova pratica.
2. Funzionamento dei motori a scoppio e diesel. Irregolarità e piccole avarie che possono verificarsi durante il loro funzionamento e modo di rimediarvi. Calcolo dell’autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carburante.
3. Regolamento di sicurezza con particolare riferimento alle dotazioni di sicurezza in relazione alla navigazione effettivamente svolta - Tipi di visite e loro periodicità. Provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo (incendio - collisione - falla - incaglio - uomo in mare).
Provvedimenti da adottare per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro e di abbandono dell’imbarcazione.
Precauzioni da adottare in caso di navigazione con tempo cattivo.
Assistenza e soccorso: segnali di salvataggio e loro significato.
4. Regolamenti per evitare gli abbordi in mare e norme di circolazione nelle acque interne.
Precauzioni in prossimità della costa o su specchi acquei ove si svolgono altre attività nautiche (nuoto - sci -nautico - pesca subacquea, ecc.).
5. Bollettini meteorologici per la navigazione marittima. - Strumenti meteorologici e loro impiego.
6. Coordinate geografiche.
Carte nautiche. - Proiezione di Mercatore.
Orientamento e rosa dei venti.
Bussole magnetiche.
Elementi di navigazione stimata: tempo, spazio e velocità;
Elementi di navigazione costiera: concetto di luogo di posizione (con esclusione del carteggio).
Prora e rotta : Effetto del vento e della corrente sul moto della nave (deriva e scarroccio).
Solcometri e scandagli.
Portolano, elenco dei fari e segnali da nebbia.
7. a) Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto - Codice della Navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto con particolare riferimento a:
- obblighi, poteri e doveri del comandante;
- attribuzioni dell’Autorità Marittima e della navigazione interna;
- Ordinanze delle Autorità Marittime locali;
- documenti da tenere a bordo.
b) Norme che regolano lo sci nautico.



PROVA PRATICA

La prova pratica può essere effettuata in mare, nei laghi o, per l’abilitazione a motore, nei fiumi: Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l’unità alle diverse andature, effettuando con prontezza d’azione e capacità, le manovre necessarie, l’ormeggio e il disormeggio dell’unità, il recupero di uomo in mare, i preparativi per fronteggiare il cattivo tempo e l’impiego delle dotazioni di sicurezza, dei mezzi antincendio e di salvataggio.



Programma oltre le 12 miglia

Programma delle abilitazioni al comando e alla condotta delle unità a motore nonché delle unità a vela con o senza motore ausiliario e motovelieri per la navigazione senza alcun limite dalla costa


Allegato E

PROGRAMMA D’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI AL COMANDO E ALLA CONDOTTA DI UNITA’ DA DIPORTO A MOTORE NONCHE’ DELLE UNITA’ A VELA CON O SENZA MOTORE AUSILIARIO E MOTOVELIERI, PER LA NAVIGAZIONE SENZA ALCUN LIMITE DALLA COSTA.

PROVA TEORICA

1.
a) Elementi di teoria della nave, limitatamente alle strutture principali dello scafo;
b) Teoria della vela (solo per l’abilitazione alla navigazione a vela);
c) Attrezzatura e manovra delle unità a vela (solo per l’abilitazione alla navigazione a vela);
L’esame teorico di cui alla precedenti lett. b) e c) è svolto contemporaneamente alla prova pratica.
d) Tipi di elica e di timone e loro effetti.
e) Cenni sul galleggiamento e sulla stabilità. - Centri di spinta e di gravità delle unità da diporto.



2.
a) Funzionamento dei motori a scoppio e diesel;
b) Irregolarità e piccole avarie che possono verificarsi durante il loro funzionamento e il modo di rimediarvi;
c) Calcolo dell’autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carburante.



3.
a)
Regolamento di sicurezza con particolare riferimento a:
1) tipo di visite e loro periodicità;
2) mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza, in relazione alla distanza dalla costa;
3) prevenzione incendi ed esplosioni - Conoscenza dei sistemi antincendio;
b) Provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo (incendio - falla - collisione - incagliouomo in
mare);
c) Provvedimenti per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro marittimo e di abbandono di nave;
d) Precauzioni da adottare in caso di navigazione con tempo cattivo;
e) assistenza e soccorso - Cassetta medicinale di pronto soccorso - Segnali di salvataggio e loro significato;
4.
a)
Regolamento per evitare gli abbordi in mare e norme di circolazione nelle acque interne;
b) Precauzioni in prossimità della costa o di specchi acquei dove si svolgono altre attività nautiche (nuoto - sci nautico - pesca subacquea, ecc.);
5.
a)
Cenni sulla meteorologia in generale - Atmosfera:pressione, temperatura, umidità e strumenti di misurazione
- Venti - Correnti - Lettura della carta del tempo;
b) Bollettini meteorologici per la navigazione marittima - Previsioni meteorologiche locali;
6.
a)
Coordinate geografiche: differenza di latitudine e di longitudine - latitudini crescenti;
b) Orientamento e rosa dei venti;
c) Elementi di magnetismo terrestre e navale;
d) Bussole magnetiche: compensazione e tabella delle deviazioni residue;
e) Prora - Rotta - Correzione e conversione - Effetto del vento e della corrente;
f) Concetto di ortodromia e lossodromia.
g) Cenni di astronomia: riconoscimento della stella polare - Cenni sulla misurazione dell’altezza degli astri e
degli angoli con l’uso del sestante e con l’impiego delle effemeridi nautiche; (1)
(1) La circolare n. 264425 del 28.4.1998 della D.G. Naviglio reca chiarimenti in ordine ai “cenni di astronomia”.
h) Navigazione stimata: tempo - spazio - velocità.
i) Navigazione costiera: risoluzione dei relativi problemi anche in presenza di vento e corrente;
m) Cenni sugli apparecchi radioelettrici di bordo e loro impiego;
n) Radionavigazione - Sistemi di navigazione iperbolica e satellitare;
o) Fusi orari: calcolo dell’ora locale;
p) Carte nautiche , varie rappresentazioni e impiego - Pubblicazioni nautiche;
r) Comunicazioni radiotelefoniche e relative procedure.
7. La prova teorica deve essere completata da una prova di carteggio e di calcolo sulla navigazione
costiera.
8.
a)
Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto - Codice della navigazione
per quanto attinente alla navigazione da diporto con particolare riferimento a :
1) il comandante della nave: doveri e responsabilità;
2) attribuzioni dell’Autorità marittima e della navigazione interna - Potere di ordinanza ;
3) documenti da tenere a bordo delle unità da diporto;
b) Disciplina dello sci nautico.
c) Cenni sulla locazione e noleggio delle unità da diporto.



PROVA PRATICA

La prova pratica deve essere effettuata in mare. Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper
condurre l’unità alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacità d’azione le manovre necessarie,
l’ormeggio ed il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi necessari per fronteggiare il cattivo
tempo e l’impiego delle apparecchiature tecniche per la navigazione, delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di
salvataggio e antincendio.



Programma navi da diporto

Programma d'esame per il conseguimento della abilitazione al comando di navi da diporto


Allegato F
PROGRAMMA D’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA ABILITAZIONE AL COMANDO DI NAVI DA DIPORTO

PROVA TEORICA 1° Gruppo:

1. Principio di Archimede applicato alla nave: galleggiamento, centro di carena, centro di gravità, riserva di
spinta, altezza metacentrica. Stabilità e compartimentazione. Nomenclatura generale delle navi a propulsione
meccanica ed a vela e dei loro organi principali. Nozioni sull’attrezzatura e manovra delle navi. - Elica, timone e
loro effetti. Navigazione con tempo cattivo - Manovre corrette per l’ormeggio, il disormeggio, l’ancoraggio e per
il recupero di uomo in mare.
2. Apparati di propulsione della nave. Principi di funzionamento degli impianti di propulsione navale; macchinari
ausiliari delle navi da diporto.

2° Gruppo:
1. I corpi celesti, le costellazioni, la stella polare i pianeti. Sistema solare, fasi lunari, le maree. La terra:
configurazione e movimenti.
2. Magnetismo, poli magnetici e geografici, magnetismo terrestre, declinazione magnetica, bussola marina,
descrizione dei tipi di bussola più in uso, apparecchi da rilevamento. Magnetismo di bordo. Compensazione delle
bussole e tabella delle deviazioni residue.
3. Coordinate geografiche, equatore, meridiani e paralleli; differenza di latitudine e di longitudine. Rosa dei venti.
Prore e rotte. Navigazione stimata e costiera. Correzione e conversione della rotta. Strumenti per la misurazione
della velocità della nave.
4. Carte nautiche: proiezione di Mercatore e altri tipi di proiezione. Impiego delle carte nautiche per la
risoluzione dei problemi della navigazione costiera. Pubblicazioni nautiche: portolani e elenco dei fari e segnali
da nebbia.
5. Navigazione lossodromica ed ortodromica. Sestante. Misurazione dell’altezza degli astri e degli angoli e
impiego delle effemeridi nautiche. Sistemi di radionavigazione. Determinazione del punto nave in navigazione
costiera e in navigazione astronomica con l’ausilio delle apparecchiature elettroniche. Cenni sul radar, sul
radiogoniometro e sul loro impiego pratico. Navigazione in prossimità della costa ed in acque ristrette.
Scandaglio, vari tipi di scandagli. Risoluzione pratica di problemi di cinematica navale.
6. La prova teorica deve essere completata da una prova di carteggio e di calcolo di navigazione astronomica.

3° gruppo:
1. Elementi di meteorologia Circolazione generale dell’atmosfera. Elementi che caratterizzano il tempo:
pressione, temperatura, umidità. Strumenti meteorologici. Formazione delle nubi e loro caratteristiche, i fronti, il
vento, il mare le correnti e le maree. Le scale di Beaufort e di Douglas - Pubblicazioni nautiche delle maree e
delle correnti.
2. Analisi e interpretazione delle carte meteorologiche. - Previsioni meteo locali.

4° Gruppo:
1. regolamento per evitare gli abbordi in mare. Norme di circolazione sulle acque interne. Precauzioni da adottare
sugli specchi d’acquei ove si svolgono altre attività nautiche: nuoto, pesca subacquea, sci nautico, ecc.
2. leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto. Codice della navigazione per quanto attiene alla
navigazione da diporto con particolare riferimento a:
a) poteri, doveri e responsabilità del comandante prima della partenza della nave, durante la navigazione e
all’arrivo in porto;
b) attribuzioni dell’Autorità marittima e consolare;
c) documenti da tenere a bordo delle navi da diporto - Cenni sulla locazione e noleggio delle navi da diporto ;
d) disciplina dello sci nautico.
e) equipaggio della nave: arruolamento, disciplina, previdenza e assistenza della gente di mare.
3. Regolamento di sicurezza con particolare riferimento a:
a) certificazioni di sicurezza - Visite e loro periodicità;
b) mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza in relazione alla distanza dalla costa;
c) cassetta medicinali di pronto soccorso;
d) prevenzione degli incendi e impianti per la lotta antincendio;
e) provvedimenti da adottare in caso di sinistri marittimi (incendio, falla collisione, incaglio, avaria ai mezzi di
governo, fuoriuscita di liquidi inquinanti, uomo in mare);
f) assistenza e salvataggio: obblighi e responsabilità - Segnali di soccorso e di salvataggio.
4. Gli apparati radioelettrici di bordo delle navi da diporto - Comunicazioni e relative procedure.
Cenni sul Codice internazionale dei segnali.

PROVA PRATICA

La prova pratica deve essere effettuata in mare. Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di
saper comandare e condurre la nave alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacità d’azione le
manovre necessarie, l’ormeggio il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi per affrontare il cattivo
tempo, l’impiego delle apparecchiature tecniche per la navigazione, delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di
salvataggio e antincendio.

 

Documenti da scaricare

Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche

Certificato medico

Modello unico per il duplicato, rinnovo ed ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica e lista della documentazione da allegare



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