Quiz patente nautica capitaneria Ravenna
Art. 2 (Unità da diporto impiegate in attività di noleggio)
1. omissis...
2. È istituita la qualifica professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o più regolamenti concernenti:
a) il conseguimento della qualificazione professionale di comandante
di nave da diporto adibita al noleggio di cui al comma 2;
b) la disciplina in materia di sicurezza delle unità da diporto
impiegate in attività di noleggio, nonchè la determinazione
del numero minimo dei componenti l'equipaggio, d'intesa con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative;
c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi
di bordo delle unità da diporto impiegate in attività di
noleggio e delle navi da diporto;
d) l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 10 del decreto- legge
21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 647, come modificato dal presente articolo.
4. ...omissis.
5. Le condizioni economiche, normative, previdenziali e assicurative dei marittimi italiani e comunitari imbarcati sulle unità da diporto impiegate in attività di noleggio sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di contratto di arruolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. Fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, il rapporto di lavoro del personale non comunitario imbarcato a bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio è disciplinato dalle disposizioni vigenti nello Stato italiano o nello Stato di appartenenza del marittimo non comunitario a scelta delle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro per il settore del lavoro marittimo.
Art. 3 (Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche)
1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.
2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale:
a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore
a 12, escluso l'equipaggio;
b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come
modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento
di sicurezza di cui al comma 3.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.
4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, più il comandante, di nazionalità italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante può aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalità.
5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.
6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui al comma 2, lettera c).
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4 (Segnalazione delle aree dei parchi e delle riserve marine)
1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
«9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime- International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA)».
2. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro».
3. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area».
Art. 5 (Modifiche al codice della navigazione)
1. Al primo comma dell'articolo 146 del codice della navigazione, le parole: «e dagli altri uffici designati dal Ministro per le comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate».
2. Dopo il primo comma dell'articolo 1164 del codice della navigazione, è aggiunto il seguente:
«Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro».
Art. 6
(Delega al Governo per l'emanazione del codice sulla nautica da diporto. Disposizioni varie)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, un decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) coordinamento e armonizzazione di tutte le normative nazionali e comunitarie comunque rilevanti nella materia della nautica da diporto;
b) semplificazione e snellimento delle procedure, tenendo conto anche delle seguenti misure:
1) semplificazione e snellimento del procedimento di iscrizione e di trascrizione nei registri delle imbarcazioni e delle navi da diporto e delle procedure attinenti al rilascio e al rinnovo del certificato di sicurezza nonchè alla istituzione di registri nazionali;
2) revisione dell'obbligo di stazzatura per le unità da diporto;
3) rinvio alle norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto e alle norme EN/ISO 8665 per l'accertamento della potenza dei relativi motori, ai sensi della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, e successive modificazioni;
4) previsione di una nuova tabella unica in materia di tributi per le prestazioni e i servizi resi dagli organi dello Stato competenti in materia di navigazione da diporto, che sostituisca le tabelle previste da precedenti disposizioni;
5) semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi all'utilizzo, per le sole esigenze di soccorso, delle stazioni radiotelefoniche in dotazione alle unità da diporto;
c) eliminazione delle duplicazioni di competenza sulla base delle seguenti ulteriori misure:
1) revisione delle competenze degli uffici marittimi e della motorizzazione civile in materia di nautica da diporto;
2) affidamento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero delle attività produttive della vigilanza sulla rispondenza alle norme tecniche di attrezzature e dotazione da utilizzare a bordo di unità da diporto;
d) previsione di soluzioni organizzative tali da garantire una completa, efficace e tempestiva informazione a favore dell'utenza;
e) revisione della disciplina delle patenti nautiche nel contesto comunitario e in quello degli accordi internazionali stipulati dall'Italia, in modo da coordinare le competenze amministrative e definire nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili;
f) previsione dell'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione marinara anche prevedendo la creazione di specifici corsi di istruzione per il settore del turismo nautico;
g) previsione dell'emanazione delle norme regolamentari necessarie all'adeguamento delle disposizioni attuative in materia di nautica da diporto, ivi incluse quelle in materia di sicurezza della navigazione, prevedendo, tra l'altro, l'uso obbligatorio di dispositivi di sicurezza elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;
h) indicazione espressa delle norme da intendere abrogate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Governo trasmette alle Camere lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, accompagnato dall'analisi tecnico- normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
4. Il Governo, esaminati i pareri di cui al comma 3, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, il decreto legislativo può comunque essere emanato.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può emanare, con la procedura di cui al presente articolo, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto legislativo.
6. Gli uffici competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente agli illeciti amministrativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78, sono le Capitanerie di porto.
7. A decorrere dal 1§ luglio 2004, le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, già trasferite alla regione Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1§ luglio 1977, n. 684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 7 (Unità navali storiche)
1. Sono considerati beni culturali, ai sensi e per gli effetti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le navi e i galleggianti di cui all'articolo 136 del codice della navigazione e le unità da diporto di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come da ultimo modificato dalla presente legge, compresi i beni navali che ne siano dotazione o accessorio, che abbiano più di 25 anni di età dal momento della costruzione e presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
a) rappresentino un caso particolare per la peculiarità progettuale, tecnica, architettonica o ingegneristica della costruzione o per la scelta dei materiali impiegati;
b) abbiano raggiunto traguardi sportivi o tecnici che li abbiano resi conosciuti ovvero siano stati protagonisti di eventi particolari;
c) rivestano un interesse storico o etnologico o derivante dalle personalità che li hanno posseduti;
d) abbiano contribuito attivamente allo sviluppo sociale ed economico del Paese;
e) siano fedeli riproduzioni di imbarcazioni storiche, purchè utilizzati come strumenti sussidiari, illustrativi e didattici.
2. I beni di cui al comma 1 sono soggetti alla disciplina di cui ai capi I e II del titolo I del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, nomina una commissione incaricata di esprimersi obbligatoriamente su:
a) il possesso dei requisiti di cui al comma 1;
b) i provvedimenti di individuazione, di tutela, di valorizzazione, di conservazione, di restauro e altri interventi sui beni di cui al comma 1;
c) il possesso dei requisiti di professionalità e di affidabilità da parte dei cantieri navali nazionali e degli artigiani maestri del legno, ivi compresi i maestri d'ascia e assimilati, che possono procedere agli interventi di restauro dei beni di cui al comma 1.
4. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
Art. 8 (Ordinanze di polizia marittima)
1. In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo.
Art. 9 (Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione)
1. I controlli relativi alla sicurezza della navigazione rientrano nella preminente competenza del Corpo delle capitanerie di porto- guardia costiera.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica, con specifiche direttive, i criteri per lo svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto.
Art. 10 (Modifica all'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814)
1. All'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili».
Art. 11 (Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali)
1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da diporto non adibite al noleggio, ove dal fatto non derivi l'apertura di procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del codice della navigazione è disposta solo ad istanza degli interessati.
Art. 12 (Azioni emesse da società concessionarie di porti o approdi turistici)
1. Le azioni emesse da società concessionarie di porti o approdi turistici le quali attribuiscano il diritto all'utilizzo di posti di ormeggio presso tali strutture non costituiscono strumento finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 13 (Disposizioni interpretative le concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative nonché per l'esercizio di attività portuali)
1. Le parole: "Le concessioni di cui al comma 1" di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge
5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01.
2. Al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994 n. 84".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, è aggiunto il seguente comma: "2bis. Le concessioni di cui al comma 2 che siano di competenza statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza".
4. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, è aggiunto il seguente periodo: "Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo"
Testo coordinato dell'art. 01 della legge n.494 del 1993, come modificato dall'art. 10 della legge n. 88/2001, come da ultimo modificato dall'art. 13 della legge di riforma della nautica.
"1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:
a) gestione di stabilimenti balneari;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti
e generi di monopolio;
c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
e) esercizi commerciali
f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo,
compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti
categorie di utilizzazione.
2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994 n. 84.
2bis. Le concessioni di cui al comma 2 che siano di competenza statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza.
Art. 14 (Sgravi contributivi)
1. I benefìci di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 possono essere accordati anche in misura superiore al 25 per cento qualora consentito dagli stanziamenti allo scopo previsti. (°)
(°) L'art. 21- comma 11 della legge 289/2002 (fin .2003) stabilisce: "I benefici di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, per il periodo 2003-2005 sono estesi nel limite del 25 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attività di cabotaggio, a esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.
Art. 15 (Disposizioni abrogative)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) gli articoli 2, 3, 29, 34, 40, 41 e 42 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;
b) gli articoli 15, 17 e 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni;
c) l'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e successive modificazioni;
d) il comma 3-bis dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni;
e) i commi 6 e 12-bis dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
f) l'articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;
g) gli articoli 11, 12, 13, 14, 18, comma 2, e 19, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, abrogato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, non è più dovuta.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 10.870.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando:
a) quanto a 2.941.000 euro per l'anno 2003, 2.120.000 euro per l'anno 2004 e 5.791.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 7.929.000 euro per l'anno 2003, 5.456.000 euro per l'anno 2004 e 5.079.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
c) quanto a 3.294.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Estratto della legge 7 dicembre 1999, n. 472
Art. 25 (Navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime)
1. Le navi minori e i galleggianti, di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, aventi una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri, possono essere iscritti nei registri e destinate a servizi speciali per uso privato ovvero per uso in conto proprio per la navigazione nelle acque marittime entro 12 miglia dalla costa.
2. Agli effetti del comma 1 si intende:
a) per uso privato, l'utilizzazione dell'unità come mezzo di locomozione propria e di terzi a titolo amichevole;
b) per uso in conto proprio, l'utilizzazione dell'unità per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse all'attività istituzionale di soggetti pubblici o privati o all'attività imprenditoriale di soggetti commerciali ivi compresa l'attività di acquacoltura in acque marine con gabbie galleggianti o sommerse.
3. Le navi minori e i galleggianti possono essere comandanti e condotti dal proprietario dell'unità, dal titolare della ditta o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta medesima, che siano in possesso di una delle abilitazioni già previste dall'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (ora artt. 3 e 4 del DPR 431/1997), previo corso di addestramento e di familiarizzazione a bordo dell'unità per il periodo ritenuto necessario sotto la diretta responsabilità della ditta per le sole unità di cui al comma 2 lettera b), del presente articolo. Alle stesse condizioni il personale dipendente della ditta può essere imbarcato ed impiegato per lo svolgimento dei servizi di bordo dell'unità.
4. Ai fini della sicurezza della navigazione alle unità destinate ad uso privato, di cui al comma 2, lettera a), si applica il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232 (ora D.M. 5 ottobre 1999 n. 478).
5. I requisiti di idoneità e uisitiedi sicurezza per le unità destinate ad uso in conto proprio, di cui al comma 2 lettera b), sono determinati con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione al particolare servizio speciale cui l'unità è destinata. In attesa dell'emanazione dei decreti stessi, alle unità destinate ai servizi speciali per uso in conto proprio si applica il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991 n. 435. Nelle relative certificazioni di idoneità e di sicurezza sentito l'ente tecnico, devono essere indicate le prescrizioni particolari, in relazione al concreto servizio speciale cui l'unità è destinata, con riferimento alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone imbarcate.
6. Le unità indicate nei precedenti commi possono trasportare
un numero massimo di 12 persone escluso l'equipaggio. Le medesime unità
non sono soggette al rilascio del ruolino di equipaggio previsto per le
navi minori e i galleggianti; per la loro utilizzazione è dovuta
la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976,
n..51, e successive modificazioni, da versare in ragione d'anno.