Titoli professionali diporto circolare applicativa
Nuovo Regolamento per i Titoli del Diporto
Circolare applicativa
Applicazione del D.M. 10 maggio 2005 n. 121 recante l’istituzione
e la disciplina dei titoli professionali del diporto
A tutte le Capitanerie
di Porto
Al Dipartimento per la navigazione
e il trasporto marittimo ed interno
Al Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto
A tutti i S.I.I.T
LETTERA CIRCOLARE
Il regolamento ministeriale indicato in oggetto, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2005, attuando l’articolo 2, comma
3, lettere a) e c) della legge n. 172/03, istituisce nuovi titoli professionali
per lo svolgimento dei servizi di coperta e di macchina del diporto
in conformità alle regole della Convenzione STCW 95. L’impianto
normativo prevede percorsi formativi professionali maturati nell’ambito
del noleggio di imbarcazioni e navi da diporto. Detti percorsi sono
ispirati alla gradualità ed alla Convenzione internazionale sugli
standard di addestramento e tenuta della guardia STCW 95 adottata a
Londra il 7 luglio 1978. I nuovi titoli del diporto sono quindi conformi,
come impianto generale, alla regolamentazione dei requisiti e dei limiti
delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare contenuta nel
Decreto ministeriale 5 ottobre 2000, come modificato dal Decreto ministeriale
22 dicembre 2000, ad eccezione di particolari disposizioni in relazione
alla specificità del settore.
>Il provvedimento in esame si compone di 14 articoli
che si procede ad illustrare.
* L’articolo 1 individua l’ambito di applicazione
del regolamento stabilendo la disciplina relativa al personale imbarcato
sulle imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attività di
noleggio e a quello imbarcato su navi da diporto. La patente per nave
da diporto, disciplinata dal D.P.R. 431/97, rimane però quale
abilitazione idonea a condurre e comandare a titolo personale e, quindi,
non a titolo lavorativo, una nave da diporto. La norma prevede, inoltre,
che l’equipaggio delle navi iscritte al registro internazionale
destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche
– c.d. Super Yacht - di cui all’articolo 3 della legge 172/2003,
debba essere in possesso dei titoli professionali in argomento. Il percorso
formativo individuato dal regolamento in esame è, infatti, diretto
a formare lavoratori marittimi specializzati nel settore turistico-commerciale
e non mercantile. Si evidenzia che il Regolamento in oggetto trova applicazione
anche per la navigazione interna cadendo, in questo specifico settore,
la distinzione tra titolo professionale per la navigazione marittima
e quella interna. I titoli professionali del diporto, normati dal presente
regolamento, realizzano infatti una disciplina unitaria dell’imbarco
su una unità da diporto destinata ad uso commerciale, coerentemente
con il disposto dell’articolo 3 della legge n.172/03 che prevede
l’istituzione di titoli professionali per lo svolgimento dei servizi
di bordo di unità da diporto senza distinguere tra navigazione
marittima ed interna.
* L’articolo 2 del regolamento istituisce tre
titoli professionali del diporto individuando la sezione di macchina
e quella di coperta.
* Con l’articolo 3 non si innova significativamente
rispetto al regime vigente per il lavoratori marittimi in quanto viene
prevista per il personale navigante applicato nel diporto l’iscrizione
alle matricole della gente di mare di prima categoria e il rilascio
del libretto di navigazione. Il comma 2 richiama l’applicazione
delle disposizioni generali per le immatricolazioni della gente di mare
di cui al titolo IV, Capi I e II del regolamento per l’esecuzione
del codice della navigazione.
* Gli articoli 4 e 9 rispettivamente prevedono l’istituzione
della qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto e di
allievo ufficiale di macchina del diporto. I requisiti sono quelli minimi
richiesti per l’ingresso nellle qualifiche iniziali della gente
di mare.
* Gli articoli 5 e 10 istituiscono rispettivamente
i titoli professionali marittimi di ufficiale di navigazione del diporto
e ufficiale di macchina del diporto. Queste figure rappresentano il
primo gradino nella scala dei titoli professionali marittimi per il
diporto adibito al noleggio, rispettivamente per la sezione coperta
e per la sezione macchina. Esse ricalcano quelle di ufficiale di navigazione
e ufficiale di macchina contemplate nella navigazione mercantile e,
come in ambito mercantile, rispettano i requisiti minimi di professionalità
previsti dalla STCW 95 (Reg.II/1 e Reg. III/1) quali la maggiore età,
il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
L’ufficiale di navigazione da diporto può comandare tutte
le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, compito fino ad ora affidato
al conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per
le acque marittime (Legge 23 dicembre 1996, n. 647, art.10) e inoltre
può svolgere le mansioni di ufficiale di coperta di grado inferiore
al primo su navi da diporto anche adibite al noleggio e su “Super
Yacht”.
E’ richiesto il completamento di un periodo di addestramento a
livello operativo a bordo di navi ed imbarcazioni da diporto adibite
al noleggio, con la qualifica di allievo ufficiale di navigazione o
mozzo, che deve essere riportato in un apposito libretto di addestramento
a bordo, come da fac-simile allegato alla presente circolare (Allegati
1 e 2). Tale periodo di 36 mesi deve essere svolto per almeno 24 mesi
su imbarcazioni o navi da diporto adibite al noleggio e per i restanti
12 mesi anche su imbarcazioni e navi da diporto. Il periodo di addestramento
è ridotto per i diplomati presso un istituto nautico o presso
un istituto tecnico professionale specifico a soli 12 mesi da effettuare
su imbarcazioni o navi da diporto adibite a noleggio. In considerazione
dello specifico indirizzo professionale dei corsi di studi succitati
nei dodici mesi potranno essere conteggiati anche gli eventuali periodi
di tirocinio o di crociere addestrative complementari al corso di studi
se effettuati su imbarcazioni o navi da diporto. La navigazione effettuata
sulle navi iscritte nel registro internazionale destinate esclusivamente
al noleggio per finalità turistiche è utile al fine del
completamento dell’addestramento. La tenuta del libretto di addestramento
è affidata al comandante dell’unità navale o di
chi ne fa le funzioni. E’ indispensabile altresì il superamento
dei corsi che vengono normalmente effettuati per il rilascio delle certificazioni
IMO-STCW/78-95, ed in particolare si specifica che:
o il primo soccorso elementare dovrà svolgersi secondo le modalitità
indicate nei Decreti Direttoriali del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 33
del 8.2.2002 e n. 116 del 20.5.2002;
o il certificato richiesto per il GMDSS è quello di operatore
generale (GOC);
o i sei mesi di navigazione richiesti per la frequenza del corso radar
potranno essere effettuati anche su unità non destinate al traffico.
La lettera e) >dell’articolo
in disamina prevede il superamento di un esame teorico-pratico volto
all’accertamento delle conoscenze e capacità di eseguire
i compiti e le mansioni dell’ufficiale previste dalla Sez. A-II/1
del codice STCW 95 a livello operativo. Al riguardo, in attesa che siano
approvati i programmi di esami relativi alla succitata abilitazione
e al fine di dare immediato avvio alla formazione delle nuove figure
professionali, si adottano i programmi di esame di aspirante Capitano
di lungo corso seguendo le disposizioni del Titolo IV, Capo VII del
regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione.
L’ufficiale di macchina del diporto (art. 9) può essere
imbarcato come direttore di macchina su navi e imbarcazioni da diporto
anche adibite al noleggio con apparato motore principale inferiore a
1500 KW e “Super Yacht” e può svolgere le mansioni
di ufficiale di macchina inferiore al primo su navi da diporto anche
adibite a noleggio con apparato motore principale con potenza di propulsione
inferiore a 3000 KW. Si richiede il completamento di un periodo di addestramento
sui compiti e sulle mansioni dell’ufficiale di macchina di cui
alla sezione A-III/1 del codice STCW a livello operativo. Le considerazioni
sopra svolte in merito all’individuazione delle materie di esame
per l’ufficiale di navigazione del diporto sono riproponibili
anche per l’ufficiale di macchina in riferimento all’aspirante
Capitano di macchina. Gli articoli 6 e 11 istituiscono rispettivamente
i titoli professionali di capitano del diporto (Reg. II/3) al livello
direttivo e di capitano di macchina del diporto (Reg. III/3) al livello
direttivo. Il capitano del diporto può essere imbarcato come
comandante su navi da diporto anche adibite al noleggio inferiori a
500 TSL e inoltre può svolgere le mansioni come primo ufficiale
di coperta su tutte le navi da diporto anche adibite a noleggio. Questa
figura che ovviamente consente pari funzione sui Super Yacht, ricalca
parzialmente le figure del capitano e del comandante di terza classe
previste nella navigazione commerciale. I requisiti sono indicati dal
comma 2 nel quale viene richiesta l’effettuazione di 24 mesi di
navigazione su navi da diporto anche adibite al noleggio. Allo scopo
di permettere al comandante l’acquisizione di una maggiore esperienza
di navigazione vengono richiesti dodici mesi di navigazione internazionale
breve. L’articolo 1 del DPR n. 435/91 definisce tale navigazione
come quella “che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi
nel corso della quale la nave non si allontana più di 200 miglia
da un porto o da una località ove l'equipaggio e i passeggeri
possono trovare rifugio, sempreché la distanza fra l'ultimo porto
di scalo nello Stato ove il viaggio ha origine ed il porto finale di
destinazione non superi 600 miglia”. I corsi di antincendio avanzato,
di primo soccorso e quello, non obbligatorio, di Automatic Radar Plotting
Aids sono stati modellati in base al programma di addestramento richiesto
per le figure dei primi ufficiali e comandanti di cui alla sezione A–II/2
del codice STCW, al livello direttivo. Anche per queste figure i programmi
di esame saranno quelli attualmente in vigore per aspirante comandante
di lungo corso e aspirante capitano di macchina fino alla emanazione
dei nuovi programmi di esami previsti dal regolamento in oggetto.
* Gli articoli 7 e 12 istituiscono rispettivamente
le figure di comandante del diporto e di direttore di macchina del diporto,
che costituiscono il vertice nello specifico comparto di attività.
Il comandante è abilitato alla conduzione di tutte le navi da
diporto fino a 3000 TSL mentre il direttore di macchina può imbarcare
su tutte le navi da diporto con apparato motore principale con potenza
di propulsione superiore a 3000 KW. Il principale requisito richiesto
è costituito per entrambi dall’effettuazione di 24 mesi
di navigazione e per il solo comandante è previsto il superamento
del corso assistenza medica. I programmi di esame per queste nuove figure
professionali dovranno essere individuati in questa prima fase di attuazione
della disciplina regolamentare nel programma per Capitano di lungo corso
e di capitano di macchina.
* L’articolo 8 introduce un elemento nuovo rispetto
allo schema normativo inerente la gente di mare impiegata nella navigazione
mercantile: la specializzazione della “Vela”, con validità
per tutto il percorso professionale. Essa permette di estendere l’abilitazione
in possesso anche alle unità navali impiegate in attività
di noleggio dotate di propulsione velica. La specializzazione si consegue
previo superamento di un esame consistente in due prove: una teorica
ed una pratica. La commissione di esame è integrata da un istruttore
velico designato dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega navale.
L’applicazione di questo articolo necessita dell’emanazione
del decreto ministeriale di approvazione dei programmi il cui iter è
in fase di completamento.
* L’articolo 13 detta disposizioni in materia
di rapporti tra i titoli professionali marittimi del diporto e quelli
professionali marittimi e viceversa. Con il comma 1 si riconosce un’equiparazione
tra le abilitazioni professionali previste dal Decreto del Ministero
dei Trasporti e della Navigazione datato 5 ottobre 2000 e successsive
modificazioni con quelle analoghe previste dal regolamento in esame.
Detta equiparazione si attuerà in base alle corrispondenze individuate
nella seguente tabella:
Titolo marittimo Titolo del diporto
Uff.le di navigazione 2 classe Ufficiale di navigazione
Ufficiale di navigazione Ufficiale di navigazione
Capitano 2 classe Capitano
Capitano Capitano
Comandante 3 classe Comandante
Comandante 2 classe Comandante
Comandante Comandante
Ufficiale di macchina Ufficiale di macchina
Capitano di macchina 2 classe Capitano di macchina
Capitano di macchina Capitano di macchina
Direttore di macchina 2 classe Direttore di macchina
Direttore di macchina Direttore di macchina
* I commi 2 e 3 consentono il passaggio dal titolo
professionale di comandante del diporto a quello di ufficiale di navigazione
e dal titolo professionale di direttore di macchina del diporto a ufficiale
di macchina. Si evidenzia che esclusivamente i possessori dei titoli
maggiori del diporto (comandante e direttore di macchina) possono imbarcare
su navi mercantili-commerciali, ma solo nel livello più basso
della carriera direttiva. Tale scelta si giustifica in ragione della
mancanza nei titolati del diporto di esperienza specifica su navi destinate
al traffico commerciale o passeggeri e non per la mancanza di preparazione
teorica, che è in ogni caso acquisita. Si precisa infine che
i titoli professionali del diporto possono essere conseguiti dal personale
già in possesso di titolo professionale marittimo rilasciato
ai sensi del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di
esecuzione, prescindendo dal possesso del diploma di scuola secondaria
di secondo grado in analogia con quanto applicato per il rilascio dei
certificati di abilitazione introdotti con il D.M. 5 ottobre 2000.
* La disposizione transitoria >contenuta
nell’articolo 14 attribuisce ai possessori del titolo di “conduttore
di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime”,
di cui all’art. 10 della Legge 23 dicembre 1996 n. 647, la facoltà
di acquisire il titolo di ufficiale di navigazione del diporto senza
effettuare il necessario periodo di addestramento a bordo dell’unità
navale. Uguale facoltà è riconosciuta ai possessori di
patente per il comando di navi da diporto, di cui all’articolo
4 del D.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431. Entrambi possono avvalersi di questa
agevolazione entro e non oltre i diciotto mesi dall’entrata in
vigore del presente regolamento. Al riguardo si segnala che l’articolo
66, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171 recante il
codice della nautica da diporto abroga i titoli di conduttore di imbarcazioni
adibite a noleggio per le acque marittime e quello per le acque interne
che, conseguentemente, non potranno essere più rilasciati.
La citata disposizione transitoria richiede per il rilascio del certificato
di ufficiale del diporto l’effettuazione dei corsi STCW 95 e il
superamento dell’esame teorico-pratico.
Nelle more dell’emanazione dei più volte citati nuovi programmi
si applicheranno le disposizioni sopra impartite riguardo all’esame
per ufficiale di navigazione.
Il titolo professionale così conseguito va considerato comprensivo
della specializzazione vela trattandosi di conoscenze già acquisite
dal conduttore di imbarcazioni da diporto adibite a noleggio e dal possessore
di patente per nave da diporto. Il titolo di conduttore per le acque
interne, che si conseguiva con il possesso della patente nautica entro
le sei (ora 12) miglia, non può più essere riconosciuto
come titolo idoneo per la conduzione di imbarcazioni da diporto adibite
a noleggio anche per una specie di navigazione minore. E’ lasciata
alla discrezione di codesti uffici ritenerlo come requisito minimo indispensabile
per il noleggio di piccole unità e per brevi distanze. Si evidenzia
infatti che il noleggio di natanti da diporto è disciplinato
con ordinanze delle autorità marittime locali. Si precisa che
in fase di prima applicazione per lo svolgimento degli esami e per la
composizione delle commissioni esaminatrici si seguiranno le disposizioni
attualmente vigenti per il conseguimento del titolo di aspirante capitano
di lungo corso, compresi il calendario e le sedi di esame. I certificati
di abilitazione dovranno essere compilati seguendo le indicazioni riportate
nell’Allegato n. 3 della presente circolare mentre per le modalità
di rilascio e di registrazione si ritiene applicabile il medesimo regime
adottato per le altre certificazioni.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo Provinciali
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