Quiz patente nautica capitaneria Ravenna
ambito di applicazione | titoli professionali del diporto | matricole e documenti di lavoro | qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto | Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del diporto | Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano del diporto | Requisiti e limiti di abilitazione per il comandante del diporto | Sezione coperta - Specializzazione vela | Qualifica di allievo ufficiale di macchina del diporto | Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano di macchina del diporto | Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di macchina del diporto | Requisiti e limiti di abilitazione per il direttore di macchina del diporto | Rapporti tra titoli professionali marittimi e titoli professionali del diporto | disposizioni transitorie
:Art
3
Matricole e documenti di lavoro
1 Il personale navigante applicato nel diporto deve essere iscritto
nelle matricole della gente di mare di prima categoria ed e' munito
di libretto di navigazione.
2 A tale personale si applicano le disposizioni generali per l'immatricolazione
della gente di mare di cui al Libro I, Titolo IV, Capi I e II del regolamento
per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica
15 febbraio 1952, n. 328.
Nota all'art. 3:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,
recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice
della navigazione (navigazione marittima)» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94.
-----------------------------------
Art
4
Qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto
1 Per conseguire la qualifica di allievo ufficiale di navigazione
del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 16 anni di eta';
b) aver assolto l'obbligo scolastico ai sensi dell'articolo 8 della
legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
c) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria.
Nota all'art. 4:
- L'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, recante: «Istituzione
e ordinamento della scuola media statale», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 gennaio 1963, n. 27, cosi' recita:
«Art. 8 (Adempimento dell'obbligo). - I genitori dell'obbligato
o chiunque ne faccia le veci rispondono dell'adempimento dell'obbligo.
Essi possono curare per proprio conto l'istruzione dell'obbligato, purche'
dimostrino la capacita' di provvedervi e ne diano comunicazione, anno
per anno alla competente autorita' scolastica.
Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il
diploma di licenza della scuola media; chi non l'abbia conseguito e'
prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di eta',
dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo
scolastico.
In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dalle vigenti
disposizioni per gli inadempimenti all'obbligo dell'istruzione elementare.».
-----------------------------------
Art
5
Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del
diporto
1. L'ufficiale di navigazione del
diporto puo' imbarcare in qualita' di ufficiale di coperta di grado
inferiore al primo su navi da diporto anche adibite al noleggio ovvero
puo' essere imbarcato come comandante su tutte le imbarcazioni da diporto
adibite al noleggio.
2. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione
del diporto occorrono i seguenti requisiti:
>a) aver compiuto 18 anni
di eta';
>b) essere in possesso
del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
>c) aver completato un
periodo di addestramento a bordo di 36 mesi di navigazione, comprensivo
di almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio
con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di navigazione del diporto,
ovvero aver conseguito diploma di scuola secondaria di secondo grado
con indirizzo di aspirante al comando di navi mercantili, di perito
per il trasporto marittimo e di tecnico del mare ed aver effettuato
un periodo di addestramento a bordo di navi e imbarcazioni da diporto
adibite al noleggio di almeno 12 mesi con la qualifica di mozzo o allievo
ufficiale di navigazione del diporto. Il periodo di addestramento deve
essere effettuato sotto la supervisione del comandante o di chi ne fa
le funzioni e deve essere riportato in un apposito libretto di addestramento
approvato dall'Amministrazione;
>d) aver effettuato, con
esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio,
sicurezza personale e responsabilita' sociali (PSSR), marittimo abilitato
ai mezzi di salvataggio (MAMS), Global Maritime Distress Safety System
(GMDSS) e radar presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei
dall'Amministrazione nonche' il corso primo soccorso elementare secondo
le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
>e) aver sostenuto, con
esito favorevole, dopo il completamento del predetto addestramento,
un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze
e capacita' di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale in servizio
di guardia in navigazione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 ottobre 2000, n. 248, e successive modificazioni.
>Nota all'art. 5:
- L'art. 1 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni,
cosi' recita: «Art. 1 (Ufficiale di navigazione).
1. L'ufficiale di navigazione puo' imbarcare in qualita'
di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo e ad assumere la
responsabilita' di una guardia di navigazione a bordo di navi aventi
stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate.
2. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione
occorrono i seguenti requisiti:
>a) essere iscritto nelle
matricole della gente di mare di prima categoria;
>b) avere compiuto i diciotto
anni di eta';
>c) essere in possesso
del diploma di scuola secondaria superiore;
>d) avere completato, con
esito favorevole, un programma di addestramento sui compiti e sulle
mansioni dell'ufficiale di coperta, di cui alla sezione A-II/1 del codice
STCW, a livello operativo, comprensivo di un periodo di navigazione
di almeno dodici mesi su navi di stazza lorda pari o superiore a 500
tonnellate in attivita' di addestramento, nonche' della frequenza, con
esito favorevole, dei corsi antincendio di base e avanzati, sopravvivenza
e salvataggio, radar e A.R.P.A. presso istituti, enti o societa' riconosciuti
idonei da questo Ministero.
Il periodo di addestramento a bordo deve essere effettuato sotto la
supervisione del comandante o di un ufficiale di coperta da questi designato
e il suo svolgimento deve essere riportato in un apposito libretto di
addestramento approvato dall'amministrazione. Tale periodo puo' essere
sostituito da un periodo di navigazione di almeno trentasei mesi in
servizio di coperta a bordo di navi di stazza lorda pari o superiore
a 500 tonnellate, dei quali almeno sei in compiti connessi con la tenuta
della guardia sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale
di coperta da questi designato;
e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del programma
di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare il possesso
delle conoscenze e capacita' di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale
di coperta, di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, a livello operativo.
3. Qualora in possesso di apposita abilitazione rilasciata
o riconosciuta dal Ministero delle comunicazioni, l'ufficiale di navigazione
potra' svolgere mansioni connesse con i servizi radio di bordo.».
-----------------------------------
Art
6 Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano del diporto
1 Il capitano del diporto puo' essere imbarcato su
navi da diporto anche adibite al noleggio senza limiti come primo ufficiale
di coperta, ovvero puo' essere imbarcato come comandante su navi da
diporto anche adibite al noleggio inferiori a 500 TSL.
2 Per conseguire il certificato di capitano del diporto
occorrono i seguenti requisiti:
>a) essere in possesso
del certificato di ufficiale di navigazione del diporto;
>b) aver effettuato 24
mesi di navigazione su navi da diporto adibite al noleggio o ad uso
privato di cui 12 mesi effettuati con navigazione internazionale breve,
vistata dall'autorita' marittima o consolare, con il titolo immediatamente
inferiore;
>c) aver effettuato, con
esito favorevole, il corso antincendio avanzato presso istituti, enti
o societa' riconosciuti idonei
dall'Amministrazione e il corso primo soccorso (First Aid) secondo le
disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
>d) aver sostenuto, con
esito favorevole, un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso
delle conoscenze e capacita' di eseguire i compiti e le mansioni del
comandante e primo ufficiale di coperta di cui all'articolo 4 del decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive
modificazioni;
>e) qualora la nave da
diporto sia equipaggiata con sistema Automatic Radar Plotting Aids (ARPA)
il capitano di navigazione del diporto dovra' essere in possesso del
certificato di superamento del corso Automatic Radar Plotting Aids (ARPA).
>Nota all'art. 6:
L'art. 4 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni,
cosi' recita:
«Art. 4 (Capitano). - 1. Il capitano puo' imbarcare
in qualita' di primo ufficiale di coperta a bordo di navi senza limitazioni
riguardo le caratteristiche e la destinazione della nave.
2. Per conseguire il certificato di capitano occorrono
i seguenti requisiti:
>a) essere in possesso
del certificato di abilitazione di «ufficiale di navigazione»;
>b) avere completato, con
esito favorevole, un programma di addestramento sui compiti e mansioni
dei primi ufficiali e comandanti, di cui alla sezione A-II/2 del codice
STCW, al livello direttivo, comprensivo di un periodo di navigazione
di almeno dodici mesi in qualita' di ufficiale responsabile di una guardia
di navigazione a bordo di navi di stazza lorda pari o superiore a 500
tonnellate;
>c) aver sostenuto, con
esito favorevole, al termine del periodo di addestramento, un esame
teorico-pratico, atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacita'
di eseguire i compiti e le mansioni dei primi ufficiali e comandanti,
di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, al livello direttivo.».
-----------------------------------
Art
7
Requisiti e limiti di abilitazione per il comandante del diporto
1 Il comandante del diporto e' abilitato alla conduzione
di navi da diporto anche adibite al noleggio da 500 a 3000 TSL.
2 Per conseguire il certificato di comandante del diporto
occorrono i seguenti requisiti:
>a) essere in possesso
del certificato di capitano del diporto;
>b) aver effettuato 24
mesi di navigazione su navi da diporto adibite al noleggio di cui 12
mesi effettuati con periodi di
navigazione internazionale breve, vistata dall'autorita' marittima o
consolare, con il titolo immediatamente inferiore;
>c) aver effettuato, con
esito favorevole, il corso di assistenza medica (Medical Care) secondo
le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute.
-----------------------------------
Art
8
Sezione coperta - Specializzazione vela
1 I titoli professionali di cui al presente regolamento
sono prescritti ai fini dello svolgimento di prestazioni lavorative
a bordo di unita' dotate di apparato propulsivo a motore.
2 Per lo svolgimento di prestazioni lavorative a bordo
di unita' dotate di propulsione velica e' istituita la specializzazione
«vela» della sezione coperta, che si consegue con il superamento
di un esame teorico-pratico.
3 La prova teorica e' svolta in base ai programmi stabiliti
con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4 La prova pratica di navigazione a vela si svolge
innanzi alla commissione d'esame integrata da un istruttore velico designato
dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale Italiana.
5 La specializzazione e' annotata sul libretto di navigazione
-----------------------------------
Art
9
Qualifica di allievo ufficiale di macchina del diporto
1 Per conseguire la qualifica di allievo ufficiale
di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:
>a) aver compiuto i 16
anni di eta';
>b) aver assolto l'obbligo
scolastico ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n.
1859;
>c) essere iscritto nelle
matricole della gente di mare di prima categoria.
>Nota all'art. 9:
- Per l'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 siveda nelle note
all'art. 4.
-----------------------------------
Art
10
Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di macchina del diporto
1 L'ufficiale di macchina del diporto puo' essere imbarcato
su navi da diporto anche adibite al noleggio aventi apparato motore
principale con potenza di propulsione inferiore a 3000 Kw in qualita'
di ufficiale di macchina di grado inferiore al primo, ovvero puo' essere
imbarcato in qualita' di direttore di macchina su navi o imbarcazioni
da diporto anche adibite al noleggio con apparato motore principale
con potenza di propulsione inferiore a 1500 Kw.
2 Per conseguire il certificato di ufficiale di macchina
del diporto occorrono i seguenti requisiti:
>a) aver compiuto 18 anni
di eta';
>b) essere in possesso
del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
>c) aver completato un
periodo di addestramento a bordo di 36 mesi di navigazione, comprensivo
di almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio
con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di macchina del diporto
ovvero aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado
con indirizzo di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili,
di perito per gli apparati ed impianti marittimi e di tecnico del mare
ed aver effettuato un periodo di addestramento a bordo di navi e imbarcazioni
da diporto adibite al noleggio di almeno 12 mesi con la qualifica di
giovanotto di macchina o allievo ufficiale di macchina del diporto.
Tale periodo di addestramento deve essere effettuato sotto la supervisione
del direttore di macchina o di chi ne fa le funzioni e deve essere riportato
in un apposito libretto di addestramento approvato dall'Amministrazione;
>d) aver effettuato, con
esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio,
sicurezza personale e responsabilita' sociali (PSSR), marittimo abilitato
ai mezzi di salvataggio (MAMS) presso istituti, enti o societa' riconosciuti
idonei dall'Amministrazione ed il corso di primo soccorso elementare
secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della
salute; e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento
del predetto addestramento, un esame teorico-pratico atto a dimostrare
il possesso delle conoscenze e capacita' di eseguire i compiti e le
mansioni dell'ufficiale in servizio di guardia nel locale macchina di
cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
5 ottobre 2000 e successive modificazioni.
>Nota all'art. 10:
- L'art. 11 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni,
cosi' recita:
«Art. 11 (Ufficiale di macchina).
L'ufficiale di macchina puo' imbarcare in qualita' di ufficiale di grado
inferiore al primo e ad assumere la responsabilita' di una guardia di
macchina in un locale apparato motore presidiato o ad essere designato
ufficiale di macchina responsabile di un locale apparato motore periodicamente
non presidiato a bordo di navi aventi un apparato motore principale
con potenza di propulsione pari o superiore a 750 chilowatt.
Per conseguire il certificato di ufficiale di macchina occorrono i seguenti
requisiti:
>a) essere iscritto nelle
matricole della gente di mare di prima categoria;
>b) avere compiuto i diciotto
anni di eta';
>c) essere in possesso
del diploma di scuola secondaria superiore;
>d) avere completato, con
esito favorevole, un programma di addestramento sui compiti e sulle
mansioni dell'ufficiale di macchina, di cui alla sezione A-III/1 del
codice STCW, a livello operativo, comprensivo di un periodo di navigazione
di almeno dodici mesi su navi dotate di apparato di propulsione di potenza
pari o superiore a 750 chilowatt, in attivita' di addestramento, nonche'
della frequenza, con esito favorevole, dei corsi antincendio di base
e avanzati, e sopravvivenza e salvataggio, presso istituti, enti o societa'
riconosciuti idonei da questo Ministero.
Il periodo di addestramento a bordo deve essere effettuato sotto la
supervisione del direttore di macchina o di un ufficiale di macchina
da questi designato e il suo svolgimento deve essere riportato in un
apposito libretto di addestramento approvato dall'amministrazione;
e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il periodo di addestramento,
un esame teorico-pratico, atto a dimostrare il possesso delle conoscenze
e capacita' ad eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale di macchina,
di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, a livello operativo.».
-----------------------------------
Art
11
Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano di macchina del diporto
1 Il capitano di macchina del diporto puo' essere imbarcato
in qualita' di primo ufficiale di macchina su navi da diporto anche
adibite al noleggio ovvero puo' essere imbarcato in qualita' di direttore
di macchina su navi da diporto anche adibite al noleggio aventi un apparato
motore principale con potenza di propulsione inferiore a 3000 Kw.
2 Per conseguire il certificato di capitano di macchina
del diporto occorrono i seguenti requisiti:
>a) essere in possesso
del certificato di ufficiale di macchina del diporto;
>b) aver effettuato un
periodo di navigazione di 24 mesi su navi da diporto anche adibite al
noleggio con il titolo immediatamente inferiore;
>c) avere effettuato, con
esito favorevole, il corso antincendio avanzato presso istituti, enti
o societa' riconosciuti idonei dall'Amministrazione ed il corso di primo
soccorso (First Aid) secondo le disposizioni e i programmi stabiliti
dal Ministero della salute;
>d) aver sostenuto, con
esito favorevole, dopo il completamento del predetto addestramento,
un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze
e capacita' di eseguire i compiti e le mansioni di direttore di macchina
e di primo macchinista di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.
>Nota all'art. 11:
- L'art. 12 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni,
cosi' recita:
«Art. 12 (Capitano di macchina).
1. Il capitano di macchina puo' imbarcare in qualita'
di primo ufficiale di macchina a bordo di navi aventi un apparato motore
principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 chilowatt.
2. Per conseguire il certificato di capitano di macchina
occorrono i seguenti requisiti:
>a) essere in possesso
del certificato di abilitazione di «ufficiale di macchina»;
>b) avere completato, con
esito favorevole, un programma di addestramento sui compiti e sulle
mansioni del primo ufficiale di macchina e del direttore di macchina,
di cui alla sezione A-III/2 del codice STCW, a livello direttivo, comprensivo
di un periodo di navigazione di almeno dodici mesi in qualita' di ufficiale
di macchina su navi dotate di apparato di propulsione di potenza pari
o superiore a 750 chilowatt;
>c) aver sostenuto, con
esito favorevole, dopo il periodo di addestramento, un esame teorico-pratico,
atto a dimostrare la competenza ad eseguire i compiti e le mansioni
del primo ufficiale di macchina e del direttore di macchina, di cui
alla sezione A-III/2 del codice STCW, a livello direttivo.».
-----------------------------------
Art
12
Requisiti e limiti di abilitazione per il direttore di macchina del
diporto
1 Il direttore di macchina del diporto puo' imbarcare
su navi da diporto anche adibite al noleggio aventi un apparato motore
principale con potenza di propulsione superiore a 3000 Kw.
2 Per conseguire il certificato di direttore di macchina
del diporto occorrono i seguenti requisiti:
>a) essere in possesso
del certificato di capitano di macchina del diporto;
>b) aver effettuato un
periodo di navigazione di 24 mesi su navi da diporto anche adibite al
noleggio con il titolo immediatamente inferiore.
-----------------------------------
Art
13
Rapporti tra titoli professionali marittimi e titoli professionali del
diporto
1. Le abilitazioni professionali marittime di comandante,
capitano, ufficiale di navigazione, direttore di macchina, capitano
di macchina e ufficiale di macchina di cui al decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni
consentono ai loro possessori di ottenere le corrispondenti abilitazioni
di' cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. Il titolo professionale di comandante del diporto
da' diritto al rilascio della abilitazione di ufficiale di navigazione
di cui
all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
5 ottobre 2000 e successive modificazioni.
3. Il titolo professionale di direttore di macchina
del diporto da' diritto al rilascio della abilitazione a quello di ufficiale
di
macchina di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.
>Nota all'art. 13:
- Per l'art. 1 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 si veda nelle
note all'art. 5.
-----------------------------------
Art
14
disposizioni transitorie
1 Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, sono in possesso del titolo professionale di «conduttore
di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime»,
di cui all'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647,
ovvero coloro i quali sono in possesso della patente per il
comando di navi da diporto, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, possono conseguire,
entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento,
il certificato di ufficiale di navigazione del diporto, se
in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del presente
regolamento ad esclusione del requisito indicato alla lettera c).
2 I titoli professionali di «conduttore
di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime»
rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento conservano validita' e specie di abilitazione.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 maggio 2005
Il Ministro: Lunardi
Visto, il Guardasigilli: Castelli
-----------------------------------
Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 8, foglio n. 97
-----------------------------------
>Note all'art. 14, comma 1:
- L'art. 10 del decreto-legge n. 535/1996, convertito dalla legge 23
dicembre 1996, n. 647, cosi' recita:
«Art. 10 (Istituzione del titolo professionale di conduttore per
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime ed
interne).
1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli
115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo
professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto
adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni
da diporto adibite al noleggio nelle acque interne.
2. Per conseguire il titolo professionale marittimo
di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio occorrono
i seguenti requisiti:
>a) aver compiuto i 21
anni di eta';
>b) essere in possesso
delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto senza alcun
limite di distanza dalla costa di cui all'art. 20, primo comma, della
legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, ovvero dell'abilitazione
al comando di navi da diporto prevista dal secondo comma del medesimo
articolo, in corso di validita' e conseguite da almeno tre anni;
>c) essere in possesso
del certificato limitato RTF;
>d) non avere riportato
condanne per i reati di cuiall'art. 238, primo comma, n. 4, del regolamento
per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
>e) essere iscritto nella
terza categoria della gente di mare.
3. Per conseguire il titolo professionale di conduttore
per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne
occorrono i seguenti requisiti:
>a) aver compiuto i 21
anni di eta';
>b) essere in possesso
delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto entro sei
miglia di distanza dalla costa, di cui all'art. 20 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, in corso di
validita' e conseguite da almeno tre anni;
>c) non avere riportato
condanne per i reati di cui all'art. 49, primo comma, n. 4, del regolamento
per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
>d) essere iscritto nella
terza categoria del personale navigante.
4. Il titolo professionale marittimo di conduttore
per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al comando
delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela,
con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque marittime
senza alcun limite di distanza dalla costa, nonche' nelle acque interne.
5. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni
da diporto adibite al noleggio nelle acque interne abilita al comando
delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio a motore o a vela,
con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque interne
e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa.
6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo,
coloro che sono in possesso dei titoli professionali marittimi e dei
titoli professionali della navigazione interna, per i servizi di coperta,
di cui rispettivamente agli articoli 123 e 134 del codice della navigazione,
possono comandare o condurre imbarcazioni da diporto, adibite al noleggio,
nei limiti di navigazione stabiliti per ciascun titolo.
7. Il titolo professionale e' rilasciato dal capo del
circondano marittimo di iscrizione per la gente di mare e dall'ufficio
di iscrizione per il personale della navigazione nelle acque interne.
Restano validi i titoli professionali di conduttore di imbarcazioni
da diporto rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
8. Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione
di unita' da diporto si intende:
>a) per locazione, il contratto
con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere
all'altra per un dato periodo di tempo l'unita' da diporto. L'unita'
passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa
la navigazione e ne assume la responsabilita' ed i rischi;
>b) per noleggio di unita'
da diporto, il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del
nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte
l'unita' da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo
ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o
in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unita' noleggiata
rimane nella disponibilita' del noleggiante, alle cui dipendenze resta
anche l'equipaggio.
9. Il noleggiante ed il locatore devono consegnare
l'unita' in perfetta efficienza completa di tutte le dotazioni di sicurezza
e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n.
990, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di noleggio
l'assicurazione e' estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri
per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del
contratto in conformita' alle disposizioni ed ai massimali previsti
per la responsabilita' civile.
10. L'utilizzazione dei natanti da diporto di cui all'art.
13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,
per l'esercizio della locazione e del noleggio per finalita' ricreative
nonche' per gli usi turistici di carattere locale e' disciplinata, anche
per quanto concerne i requisiti della loro condotta, con provvedimenti
delle competenti autoritamarittime o locali.
11. L'art. 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e'
sostituito dal seguente:
">1. In deroga a quanto
stabilito dal secondo comma dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1971,
n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, le navi, le imbarcazioni
ed i natanti da diporto possono essere utilizzate mediante contratti
di locazione o di noleggio.
>2. L'utilizzazione dell'unita'
da diporto per finalita' di locazione e noleggio e' annotata nei registri
di iscrizione delle unita' da diporto, con indicazione dei soggetti,
ditte individuali o societa' esercenti l'attivita' di locazione o noleggio
e degli estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese della
competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
Gli estremi della annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.".
12. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
21 settembre 1994, n. 731, e' abrogato.
13. Con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono emanati uno o piu' decreti per la disciplina delle condizioni di
sicurezza delle unita' da diporto utilizzate in attivita' di noleggio,
nonche' per la attuazione delle disposizioni del presente articolo.».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1997 si veda
nelle note all'art. 1.
-----------------------------------